Si prevedevano tre udienze:
–          Udienza di prima comparizione (art. 180 c.p.c.): il giudice faceva un controllo sulla regolare instaurazione del contraddittorio, e doveva adottare i provvedimenti previsti da certe disposizioni:
Integrazione del contraddittorio:

Quando fosse stato pretermesso un litisconsorte necessario (art. 102 c.p.c.);
Nel caso di nullità della citazione (art. 164 c.p.c.);
Nel caso di nullità della domanda riconvenzionale (art. 167 c.p.c.);
Nel caso di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione di parte incapace processualmente (art. 182 c.p.c.);
Nel caso di nullità della notificazione al contumace convenuto (art. 291 c.p.c.).

Tutti questi provvedimenti diretti a sanare questi vizi dovevano essere presi alla prima udienza ex art. 180 c.p.c. ante riforma 2006.
Il giudice poteva autorizzare lo scambio di comparse tra le parti, su richiesta delle stesse, a norma dell’art. 170 c.p.c. (era un potere raramente utilizzato, veniva ammesso solo per le cause di importante valore economico);
Il giudice doveva fissare un termine, fino a 20 giorni, prima della prima udienza di trattazione per il deposito, da parte del convenuto, di una memoria attraverso la quale questi poteva proporre le eccezioni in senso stretto (processuali e di merito). Questo termine veniva sempre fissato dal giudice, quindi il convenuto poteva sempre proporre le sue eccezioni in senso stretto non con la comparsa di risposta, ma con questa memoria (da alcuni chiamata “comparsa di risposta bis”).
–          Udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.):
Il primo comma prevedeva che il giudice  dovesse interrogare liberamente le parti.

L’interrogatorio libero è previsto dall’art. 117 c.p.c.: serve per capire quali sono i termini della controversia, per chiarire la posizione delle parti (l’interrogatorio è delle parti, non dei loro difensori). Ha anche un limitato valore probatorio, in quanto dalle risposte si possono dedurre degli argomenti di prova (che però non sono prove).

Il primo comma prevedeva poi che, se la natura della causa lo consentiva, il giudice doveva tentare la conciliazione.

Ancora si prevedeva che la mancata comparizione personale, senza gravi ragioni, poteva essere valutata a norma dell’art. 116.2 c.p.c. (si poteva trarre argomenti di prova).

Questo comma poneva un onere a carico delle parti di comparire personalmente (il rischio era quello che il giudice deducesse argomenti di prova dalla mancata comparizione delle parti senza giustificata ragione). L’interrogatorio libero era finalizzato al tentativo di conciliazione, poiché nella mente del legislatore, in questa prima udienza si sarebbero potute conciliare le cause (questo è avvenuto solo molto raramente poiché se le parti vogliono conciliare lo fanno attraverso i loro avvocati).

Il secondo comma prevedeva la possibilità, per la parte, di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale (la procura doveva essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e doveva attribuire il potere di conciliare o transigere la causa). La  mancata conoscenza dei fatti della causa da parte di questo procuratore era valutata a norma dell’art. 116.2 c.p.c. (si poteva dedurre argomenti di prova);
Il terzo comma prevedeva il potere del giudice di chiedere, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari, oltre che il potere di indicare le questioni rilevabili d’ufficio di cui riteneva opportuna la trattazione;
Il quarto comma prevedeva il potere per l’attore di proporre le domande e le eccezioni che fossero conseguenza delle domande e delle eccezioni proposte dal convenuto (si prevedeva la reconventio reconventionis: la possibilità per l’attore di proporre a sua volta una domanda riconvenzionale rispetto alla domanda riconvenzionale del convenuto).

In quest’udienza l’attore poi doveva proporre le eccezioni conseguenti alle eccezioni del convenuto (non lo doveva fare in momenti successivi, non lo poteva fare nelle memorie di trattazione che potevano essere richieste in base al quinto comma).

Prevedeva anche che l’attore doveva, se voleva chiamare in causa un terzo, chiedere l’autorizzazione in questa prima udienza di trattazione (sempre che l’interesse sorga dalle difese del convenuto).

Poi prevedeva che entrambe le parti potessero precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già precedentemente formulate.
Il quinto comma affidava alle parti il potere di chiedere al giudice un doppio termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito di due memorie di trattazione (chiamate “memorie ex art. 183 quinto comma”):

La prima memoria prevedeva la possibilità per le parti di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni precedentemente formulate (con questa memoria non potevano quindi esercitare tutti i poteri previsti dal quarto comma);
Con la seconda memoria le parti potevano replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dalla controparte (si arriva alle domande ed eccezioni nuove che l’attore aveva proposto nell’udienza ex art. 183.4), e poi il potere di proporre le eccezioni conseguenti alle domande ed eccezioni medesime.

Il giudice poi, già con lo stesso provvedimento con cui fissava questi due termini per il deposito delle memorie, fissava anche l’udienza istruttoria.
–          Udienza istruttoria (art. 184 c.p.c.): era diretta ad ammettere i mezzi di prova (il giudice li doveva ammettere se ammissibili e rilevanti). Le parti però potevano chiedere la concessione di due termini per il deposito di memorie istruttorie:
La prima aveva per oggetto l’indicazione di “nuovi mezzi di prova” e la produzione di documenti.

Ogni tribunale aveva adottato una propria interpretazione sulla locuzione “nuovi mezzi di prova”. Era un problema molto sentito. La legge richiede che l’attore debba indicare i mezzi di prova, e nell’art. 167 c.p.c. si prevede che il convenuto debba indicare i mezzi di prova. Alcuni magistrati hanno detto che se le parti non hanno esercitato questi poteri istruttori con gli atti introduttivi, non possono introdurre per la prima volta mezzi di prova con le memorie istruttorie poiché queste sono solo per i nuovi mezzi (quel “nuovo” presuppone che ne fossero già stati indicati in precedenza). Questo faceva sì che certi avvocati, che avevano l’unico torto di aspettare per vedere quali fossero i fatti pacifici e chiedere i mezzi di prova solo quando questo fosse necessario, si vedevano sanzionati per questa loro attesa;
La seconda memoria era esclusivamente a prova contraria.

In questo disegno quindi avevamo tre udienze, e poi se venivano chiesti sia i termini per le memorie di trattazione ex art. 185 c.p.c. che quelli per le memorie istruttorie ex art. 184 c.p.c., si arrivava ad una quarta udienza in cui si discuteva sull’ammissibilità delle prove. Poi, dopo che il giudice aveva ammesso i mezzi di prova, si arrivava ad una quinta udienza in cui venivano assunti i mezzi di prova.

 

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