L’art. 168 c.p.c. prevede che quando la causa è iscritta a ruolo, il cancelliere, dopo aver scritto la causa la ruolo generale, forma il fascicolo d’ufficio in cui dovranno essere inseriti:
–          La nota d’iscrizione al ruolo;
–          La copia dell’atto di citazione (gli originali restano nei fascicoli delle parti);
–          La copia delle comparse e delle memorie;
–          I processi verbali delle udienze;
–          I provvedimenti del giudice;
–          Gli atti istruttori (es. CTU – consulenza tecnica d’ufficio);
–          Il dispositivo della sentenza.

L’art. 168 bis c.p.c. prevede che il cancelliere, dopo aver formato il fascicolo d’ufficio, lo presenti al presidente del tribunale che designa il giudice istruttore. Se vi sono più sezioni, il presidente del tribunale trasmette il fascicolo al presidente di sezione, e questi designerà il giudice istruttore fra i giudici che appartengono alla sua sezione. La designazione del giudice istruttore deve avvenire entro due giorni dall’iscrizione al ruolo della causa (non è un termine perentorio), dopodiché la causa viene iscritta nel registro del giudice istruttore.

Il quarto comma di tale articolo prevede l’ipotesi in cui il giudice istruttore designato, nel giorno scelto dall’attore nell’atto di citazione, non tenga le prime udienze (all’indizio dell’anno giudiziario per ogni giudice istruttore viene formato un calendario delle prime udienze). In questo caso la prima udienza viene spostata ex lege al primo giorno successivo in cui il giudice istruttore tiene la prima udienza. Una volta la legge prescriveva che venisse comunicato il differimento dell’udienza, ora è onere del convenuto andare a vedere quando il giudice istruttore tiene la prima udienza.

Il 5 comma conferisce al giudice il potere di differire la prima udienza fino ad un massimo di 45 giorni (lo deve fare entro 5 giorni da quando gli viene consegnato il fascicolo d’ufficio). Qui viene comunicato lo spostamento della prima udienza (perché è l’esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice). Per questa seconda ipotesi, e solo per questa, il differimento dell’udienza implica anche un differimento del termine entro il quale il convenuto deve costituirsi (art. 166 c.p.c.).

Riguardo la costituzione delle parti possono sorgere più ipotesi:
–          Se nessuna delle parti si costituisce la causa resta in uno stato di quiescenza che ora dura 3 mesi (art. 171.1 c.p.c.). Se non viene riassunto il processo entro 3 mesi, questo si estingue (vedi p. 51). L’estinzione opera di diritto, non sono previsti meccanismi sananti;
–          Se almeno una delle parti si costituisce, ma nessuna compare alla prima udienza (art. 181.1. c.p.c.), il giudice fissa una nuova udienza e ordina la comunicazione alle parti costituite. Se nemmeno alla nuova udienza non compare nessuno, il processo si estingue;
–          Se si costituiscono entrambe le parti e l’attore non compare (se una parte si costituisce viene considerata sempre presente nel corso del processo), il convenuto può chiedere al giudice che il processo prosegua. Allora il giudice fisserà una nuova prima udienza che viene comunicata all’attore. Se nemmeno a questa l’attore compare, allora di nuovo il convenuto può chiedere che si prosegua il processo. In mancanza di quest’ultima richiesta del convenuto, il processo si estingue.
La contumacia è la mancata costituzione della parte nel processo. Non è la mancata costituzione dell’attore entro il termine di 10 giorni previsto dall’art. 165 c.p.c., e non è neppure la mancata costituzione del convenuto entro il termine di 20 giorni prima della prima udienza a norma dell’art. 166 c.p.c. Bisogna guardare a quello che accade di volta in volta:
–          Se non si costituisce l’attore entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione, ma si costituisce il convenuto, allora l’attore ha la possibilità di costituirsi fino alla prima udienza. Se non si costituisce alla prima udienza allora viene dichiarato contumace (sempre che lo chieda il convenuto. Questi lo farà quando è sicuro di vincere la causa, ad es. perché l’attore si è dimenticato di proporre delle eccezioni);
–          Se l’attore si è costituito regolarmente, il convenuto può costituirsi fino alla prima udienza senza essere dichiarato contumace (se non si costituisce almeno 20 giorni prima incorre solo nelle decadenze).

La dichiarazione di contumacia implica l’applicazione diverse da quelle normali (art. 290 ss c.p.c.).
Nel caso di contumacia del convenuto il giudice, alla prima udienza, deve controllare la validità della notificazione della citazione (non bisogna confondere la disciplina della nullità della notificazione della citazione, prevista dall’art. 291 c.p.c., con la disciplina della nullità della citazione prevista dall’art. 164 c.p.c.). Se rileva un vizio allora ordina la rinnovazione della notificazione della citazione in un termine perentorio, se questa avviene è impedita ogni decadenza.

La giurisprudenza intende alla lettere questa disposizione, quindi la sanatoria non ha lo stesso ambito di applicazione della sanatoria della nullità della citazione (viene impedita la decadenza, ma se nel frattempo si è verificata la prescrizione, questa prescrizione opera). È un interpretazione ingiusta perché la nullità della citazione dipende quasi sempre dall’ufficiale giudiziario, non dalla parte.
Se non viene rinnovato l’atto di citazione, il processo si estingue.

Gli atti indicati dall’art. 292 c.p.c. devono essere necessariamente notificati personalmente alla parte contumace:
–          Comparsa che ammette l’interrogatorio formale: questo è diretto a provocare la confessione giudiziale. Se il giudice ammette l’interrogatorio formale, la controparte deve rispondere, in caso contrario i fatti oggetto dell’interrogatorio possono essere ritenuti ammessi dal collegio (si parla di ficta confessio). La parte contumace, a cui viene notificata l’ordinanza che ammette l’interrogatorio formale, può anche presentarsi per rispondere all’interrogatorio formale senza costituirsi;
–          Comparsa che ammette il giuramento: nel caso di mancata presentazione della parte cui è deferito il giuramento, la parte che doveva giurare soccombe rispetto a quei fatti in ordine ai quali doveva giurare.

Si può solo chiedere, se viene dimostrato che una parte ha giurato il falso, il risarcimento del danno. Invece, nel caso di prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, si può chiedere anche la revocazione della sentenza;
–          Comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali;
–          Le sentenze;
–          L’ordinanza di ingiunzione di pagamento di consegna (art. 186 ter c.p.c.);
–          Il processo verbale in cui si dà atto della produzione in udienza della scrittura privata contro la parte contumace, se negli atti precedentemente notificati non si menzionava la scrittura prodotta: questo è stato previsto da una sentenza additiva della Corte Costituzionale. Ciò perché la scrittura privata fa prova legale della provenienza della dichiarazioni in essa contenute (fa prova dell’estrinseco e non dell’intrinseco) quando è verificata, autenticata o riconosciuta (uno dei modi per riconoscerla è non disconoscerla. Vi è un onere di disconoscimento che deve essere adempiuto immediatamente). Ecco perché la Corte ha introdotto quest’obbligo (la parte contumace può costituirsi in qualsiasi momento e può disconoscere le scritture private prodotte contro di lei);
–          L’appello: può darsi che l’attore proponga la sua domanda, non riesca a provare il suo diritto e soccomba nella causa. Se vuole proporre appello, deve notificarlo personalmente alla parte contumaciale. Mutatis mutandis, deve essere notificato anche l’appello incidentale.

Poteri della parte contumaciale:

–          Può costituirsi fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (quindi fini all’ultimo momento utile, in quanto dopo la precisazione delle conclusioni vi è la rimessione della causa a decisione);
–          Può disconoscere le scritture private prodotte contro di lui, a prescindere dalle preclusioni istruttorie materiali maturate per le altre parti (e quindi anche per lui);
–          L’art. 294 c.p.c. afferma che se la nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, oppure se la sua costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile, può essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse (può compiere tutte le attività difensive che non ha compiuto: attività di allegazione di fatti, attività di richiesta istruttoria in senso stretto). In questo caso vengono rimesse in termini le parti (non solo quella contumace), perché è chiaro che a fronte di un’attività di allegazione di fatti le altri parti dovranno avere la possibilità di contro dedurre altri fatti.

Questo potere si applica anche se la parte contumace intende svolgere attività, che producono ritardo nella rimessione della causa al collegio, senza il consenso delle altre parti. Questo anche se la causa è già matura per la decisione per le parti costituite (questo perché la tutela del diritto di difesa prevale sul principio di economia processuale).

 

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