La capacità di essere parte è la proiezione sul piano del diritto processuale di quella che è la capacità giuridica sul piano del diritto sostanziale: capacità di essere titolari di situazioni giuridiche processuali. Spetta quindi alle persone fisiche ed alle persone giuridiche. In realtà esistono delle norme che ammettono enti privi di capacità giuridica a stare in giudizio da soli:
–          Art. 75 c.p.c. afferma che “le associazioni e i comitati stanno in giudizio per mezzo delle persone che sono indicate dagli art. 36 ss. cc.”.
–          Il condominio può stare in giudizio a mezzo dell’amministratore;
–          L’eredità giacente può stare in giudizio a mezzo del curatore;
–          La comunione tra coniugi può stare in giudizio a mezzo di uno dei coniugi;
–          Le società di persone possono stare in giudizio a mezzo di uno dei soci (nelle società in accomandita semplice per mezzo del socio accomandatario).
Ci si chiede allora se la capacità giuridica sia o meno presupposto per essere parte. Bisogna riconoscere a questi enti, nei limiti in cui sono titolari di rapporti giuridici sul piano del diritto sostanziale, anche una limitata soggettività sul piano del diritto sostanziale. Che si voglia parlare di capacità giuridica o di limitata soggettività sul piano del diritto sostanziale, è una questione terminologica. Si può definire la personalità giuridica come l’astratta idoneità ad essere titolari di situazioni sostanziali, e la capacità giuridica come la concreta capacità ad essere titolari di situazioni sostanziali. Questi enti quanti avrebbero quindi una personalità giuridica con una limitata capacità giuridica, quindi un’altrettanta limitata capacità di essere parte.
Riconoscere la capacità di essere parte ad esempio ad una s.n.c., significa che non sono parti i singoli soci, e questo sì ha delle conseguenze pratiche poiché allora essi possono essere chiamati a testimoniare.
La capacità processuale la proiezione sul piano processuale della capacità di agire: capacità di esercitare le situazioni sostanziali di cui la parte è titolare, quindi la capacità a porre in essere atti (chiamata anche capacità di stare in giudizio).
Vi sono dei soggetti che hanno la capacità di essere parte ma non hanno la capacità processuale: incapaci d’intendere e di volere (minori, interdetti, inabilitati). Qui viene in gioco la rappresentanza legale.

 

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