Il diritto viene trasferito nel corso del processo, una volta questo era addirittura proibito. Può essere trasferito con atto tra vivi (contratto), e allora il processo prosegue tra le parti originarie; o per atto mortis causa (legato), e allora il processo è proseguito dall’erede (che non è il titolare del diritto controverso).
Il terzo comma dell’art. 111 c.p.c. afferma che “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altri parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può essere estromesso”.
Il quarto comma prevede che la sentenza pronunciata nel processo esplica sempre i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare (sia che intervenga, sia che non intervenga). È un ipotesi eccezionale di deroga ai limiti soggettivi della cosa giudicata. Questa sentenza può essere impugnata dal successore a titolo particolare anche se non è stato parte.

Il problema principale è stabilire se si ha o meno un fenomeno di sostituzione, e se sì come avvenga. Sempre si ammette che possa aver luogo un fenomeno di sostituzione processuale, però sono diverse le ipotesi in cui possa avvenire:
–          Teoria della irrilevanza: il processo è configurato così come è determinato dall’attore. Il trasferimento a titolo particolare non rileva nel processo, questo continua così come configurato dall’attore. La sostituzione processuale pertanto non avviene per effetto del trasferimento a titolo particolare, avviene solo nelle ipotesi di estromissione: il successore a titolo particolare interviene nel processo, colui che ha alienato il bene viene estromesso, ma nel processo continua a figurare come colui che è titolare del bene. Ecco quindi che l’interveniente agisce in nome proprio per un interesse altrui;
–          Teoria della rilevanza: il trasferimento rileva nel processo. La conseguenza è che nel momento in cui vi è il trasferimento vi è un fenomeno automatico di sostituzione processuale. Muta l’oggetto del processo, il diritto sostanziale fa capo al terzo, non più al dante causa. Colui che prosegue il processo sta in giudizio in nome proprio per un diritto altrui (l’alienante è sostituto processuale del titolare del successore a diritto particolare, che è il sostituito). Se poi vi è l’intervento del successore a titolo particolare, allora il suo intervento fa si che intervenga il titolare del diritto e di conseguenza l’alienante sarà degradato ad interveniente adesivo.
Esempio:           Tizio rivendica un diritto di proprietà nei confronti di Caio su un bene mobile. Caio aliena il bene a Sempronio. Secondo questa teoria il diritto controverso non è più fra Tizio e Caio, ma fra Tizio e Sempronio. Caio è il sostituto processuale di Sempronio.

Da un punto di vista concettuale la teoria della rilevanza porta ad ammettere un fenomeno di mutamento della domanda, che di per sé è un fenomeno eccezionale. È preferibile interpretare un istituto in modo conforme alle regole generali, pertanto è preferibile la teoria della irrilevanza.
La teoria della rilevanza porta ad una costruzione del processo identica a quella della irrilevanza quando il mutamento viene portato a conoscenza del giudice dalla stessa parte che ha operato il trasferimento.
La sentenza può essere impugnata anche dal successore a titolo particolare, si ritiene che possa fare le impugnazioni ordinarie (viene equiparato ad una parte del processo) e quindi non l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (spetta a chi non è stato parte del processo).

“sono salve le norme sull’acquisto su beni mobili”
Esempio:       Tizio controverte con Caio in ordine la titolarità di un anello. Caio aliena nel corso del processo il bene a Sempronio. Nel processo viene accolta la domanda di Tizio e quindi Caio ha alienato un bene di cui non era titolare. Se Sempronio, soggetto alla cosa giudicata, può invocare l’art. 1153 cc. può respingere l’efficacia della sentenza. Ciò vale anche per l’acquisto dei beni immobili con riguardo la trascrizione.

 

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