L’art. 103 c.p.c. prevede che più parti possano agire o essere convenute nello stesso processo quando tra le domande vi è connessione per oggetto o per il titolo (connessione oggettiva), oppure quando la loro decisione dipende dalla risoluzione di identiche questioni (connessione impropria).
Si chiama litisconsorzio facoltativo perché le parti hanno la possibilità di scegliere se far valere le domande in un autonomo giudizio (quindi instaurare tanti autonomi giudizi quanti sono le domande), oppure cumulare le domande in un unico processo. È una possibilità di scelta iniziale.
Le domande devono essere tutte proposte con un unico atto di citazione:
– Possono essere più attori che agisono nei confronti di un convenuto;
– Può esservi un attore che propone più domande nei confronti di più convenuti;
– Possono esservi più attori che propongono più domande nei confronti di più convenuti.
Esempio di connessione solo per il titolo: Tizio da una somma di mutuo a Caio. Caio muore, sono eredi pro quota Sempronio e Mevio (ciascuno degli eredi è obbligato rispetto al proprio oggetto). Il diritto di Tizio sussiste nei confronti di Sempronio e di Mevio, può scegliere se agire separatamente oppure se instaurare un litisconsorzio facoltativo.
Qui il titolo è unico: contratto di mutuo.
Esempio di connessione solo per l’oggetto: Tizio da una somma di mutuo a Caio e stipuli con Sempronio un contratto di fideiussione con cui questi garantisce l’adempimento da parte di Caio. Caio e Sempronio sono obbligati solidali. Tizio può agire nei confronti dell’uno o dell’altro anche separatamente, oppure può agire nei confronti di entrambi con un unico atto di citazione.
Qui secondo alcuni vi sarebbe anche una connessione parziale per il titolo perché nel contratto di fideiussione verrebbe contemplato anche il contratto di mutuo.
Esempio di connessione sia per l’oggetto che per il titolo: Tizio e Caio concorrono nel cagionare un incidente stradale e cagionano un danno a Sempronio (sono obbligati solidali).
Esempio di connessione impropria: il CCNL prevede un’indennità del datore nei confronti dei dipendenti. Questa indennità non viene corrisposta ai dipendenti. Questi possono agire nei confronti del datore con un unico atto di citazione perché è vero che loro hanno un diritto distinto in quanto il loro contratto di lavoro è autonomo, ma è anche vero che la decisione di queste domande dipende dall’interpretazione del CCNL.
Quando si parla di litisconsorzio facoltativo si deve tener presente che l’art. 33 c.p.c. prevede una deroga alle norme sulla competenza che non è stata modificata dall’entrata in vigore dell’art. 40 c.p.c.
Esempio: un attore deve agire nei confronti di più convenuti perché le domande sono connesse (es. il creditore vuole agire nei confronti dell’obbligato principale e del fideiussore). Potrebbe accadere che in base alle regoli generali sulla competenza questi soggetti dovessero essere convenuti davanti a giudici diversi.
Il legislatore vuole favorire il processo cumulativo (simultaneus processus) e quindi prevede che “le domande contro più persone, che a norma dell’art. 18 e 19 c.p.c. dovrebbero essere proposte davanti ai giudici diversi, possano essere proposte davanti al giudice del luogo di domicilio o di residenza di una di esse quando vi è connessione per l’oggetto o per il titolo”. È una deroga alle norme sulla competenza per territorio semplice.
Questa deroga non è giustificata nel caso di connessione impropria.
Il litisconsorzio quasi necessario (o litisconsorzio unitario) si ha nel caso dell’impugnazione delle delibere assembleari (i soci assenti e dissenzienti possono impugnare le delibere assembleari delle s.p.a.). Se queste sono proposte separatamente, le impugnazioni devono essere necessariamente riunite, e una volta che sono cumulate non possono più essere separate.
Nell’ipotesi di impugnazione della sentenza si tratta di un caso di cause inscindibili (tutti i soggetti che erano parti nel processo di primo grado devono essere parte anche del processo dì impugnazione). La sentenze è efficace anche nei confronti di coloro che non hanno impugnato la delibera (è un ipotesi di sentenza che opera con efficacia ultra partes), è una deroga ai limiti soggettivi della cosa giudicata.
In questa ipotesi ci si chiede se sia un litisconsorzio necessario o un litisconsorzio facoltativo. Si deve propendere per quest’ultima soluzione poiché quello che conta è la possibilità di scegliere se agire insieme o meno. Anche se si tratta di un litisconsorzio facoltativo che è soggetto ad un regime speciale, resta questa possibilità di scelta che caratterizza il litisconsorzio facoltativo. Tutto questo vale anche per l’ipotesi di impugnazione delle delibere condominiali.