Quando al precedente creditore subentra un nuovo creditore, che acquista lo stesso diritto di lui e le situazioni accessorie, si configura un fenomeno di subingresso nella titolarità di un credito; e si parla di modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio o più semplicemente di successione nel credito. Anche nel caso del credito la successione può essere a causa di morte o per atto tra vivi.
La prima ipotesi rientra nel campo degli studi delle successioni: il credito ricompreso nell’eredità si trasmetterà al chiamato che abbia accettato l’eredità stessa o potrà essere l’oggetto di una disposizione a titolo particolare. La seconda ipotesi è oggetto di sistemazione nel quadro della teoria generale delle obbligazioni. La letteratura prevalente ha identificato tre figure di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato del credito: la surrogazione per pagamento; la cessione del credito; la delegazione attiva.
Questa sistemazione non è da tutti condivisa: vi è chi segue una diversa ricostruzione del pagamento con surrogazione e chi preferisce omettere l’esame della delegazione attiva, quale figura non prevista tipicamente dalla legge ma integralmente rimessa all’autonomia contrattuale. Anche la modificazione nella titolarità del debito può essere a causa di morte; è invece un tema dogmatico da sempre controverso la questione dei limiti entro i quali possa prodursi per atto tra vivi.
Un’ipotesi autonoma è inoltre costituita dal fenomeno dell’ambulatorietà dell’obbligo, nei casi in cui tali posizioni seguano in via automatica i mutamenti nella titolarità del diritto di proprietà del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento su di una cosa. Sulle figure di mutamento dal lato dell’obbligo il quadro sistematico è nel diritto vigente sufficientemente delineato.
Sono i casi in cui il creditore accetta di liberare il vecchio debitore e di assumerne uno nuovo: sia che tale effetto liberatorio segua all’esecuzione di una delega del debitore originario da parte del delegato-nuovo debitore; sia che dipenda dall’iniziativa di un terzo, il quale si accordi in maniera del tutto autonoma con il creditore, ossia senza far menzione di eventuali rapporti con il debitore originario; sia infine che si basi sull’adesione del creditore al contratto con il quale quest’ultimo si accolli il debito del primo.
Se il trasferimento è previsto per contratto e si riferisce alla posizione complessiva di un contraente in un contratto con prestazioni corrispettive, il nuovo contraente subentra sia nei diritti sia negli obblighi che facevano capo al contraente originario. L’ipotesi è regolata dal codice civile nel quadro della disciplina generale del contratto (1406) sotto la denominazione di cessione del contratto.
Incerta è l’area dei principi relativi alla successione nel debito. Pacifica è la generale rilevanza dl consenso del creditore, al quale mai può essere indifferente il mutamento della persona del debitore: tutto il sistema è orientato a evitare che il creditore si trovi di fronte a un rischio non previsto in ordine alla soddisfazione del suo diritto; e sarebbe inconcepibile che a una tale direttiva si derogasse attraverso il meccanismo della successione per atto tra vivi nel debito.
Il creditore può ritrovarsi anche a sua insaputa di fronte a un debitore soltanto per effetto della successione a causa di morte e del subingresso dell’erede nella titolarità dei rapporti anche passivi che fanno capo al defunto: ma qui l’effetto è imposto dall’esigenza di assicurare la continuità nella titolarità del debito e risulta necessario già per evitare che il creditore abbia a risentire un sicuro e immediato pregiudizio per effetto della morte del suo debitore. Ma le perplessità più gravi si riferiscono al regime delle eccezioni, su cui inevitabilmente si riverberano le divergenze nella ricostruzione strutturale nelle singole figure: sullo sfondo è la problematica dell’astrazione della causa, poiché in alcune ipotesi l’obbligo è assunto senza alcun riferimento ai sottostanti rapporti giustificativi tra i soggetti interessati alla vicenda.
Tra le principali differenze che contrappongono la cessione nel credito alla successione nel debito, di una soprattutto deve chiarirsi il fondamento razionale. Quando si ha successione, in senso lato, suole dirsi che il subingresso nella posizione precedente comporta che questa continui con gli accessori: come non si estingue il diritto ma continua nel nuovo titolare così non si estinguono le garanzie ma si trasferiscono al nuovo titolare. È quanto invece non avviene, per espressa previsione normativa, nei casi di successione nel debito: con il debito non passano anche le garanzie, se non vi è consenso del garante (1275).
Questa regola, se non smentisce la natura del successoria del fenomeno, esige una giustificazione, che peraltro è intuitiva, ove si segua il ragionamento fin qui svolto: per chi ha dato una garanzia non è indifferente il mutamento della persona del debitore garantito; tale indifferenza esiste invece verso colui che riceve la garanzia come accessorio dell’acquisto di un credito. Si precisa tuttavia che nel caso della successione nel debito sopravvivrebbero pur sempre i privilegi, poiché il trasferimento a differenza della novazione comporta che il debito resti disciplinato dalla sua fonte originaria.