La confusione è un modo di estinzione delle obbligazioni che sembra discendere già in via logica dall’impossibilità di concepire un rapporto obbligatorio quando il creditore e il debitore non sono più distinguibili, poiché le loro corrispondenti qualità si riuniscono nella stessa persona (1253).
Una perdurante valutazione separata della qualità di debitore e creditore dopo la confusione è possibile in tre ordini di ipotesi: quando alla riunione delle qualità non corrisponda la riunione dei patrimoni che per legge siano tenuti separati; quando per coincidenza delle posizioni sia l’effetto soltanto provvisorio di un fenomeno giustificabile in virtù della speciale forza che il diritto attribuisca alla circolazione dei documenti che incorporano crediti; quando il legislatore intenda impedire che l’estinzione del rapporto obbligatorio pregiudichi i diritti di terzi sull’oggetto del credito (1254).
La sopravvivenza non è tanto del rapporto quanto delle poste attive e passive riferibili oggettivamente a due sfere giuridiche distinte. L’esigenza di conservare taluni diritti sui beni che sono oggetto del credito è ben comprensibile se si tratti di impedire che i terzi possano essere pregiudicati. Il codice prende espressamente in considerazione l’ipotesi in cui il credito si estingue per confusione siano stati costituiti a favore di terzi diritti di uso, di usufrutto e di pegno (1254).
Il credito si estingue; ma la legge evita che i terzi titolari di tali diritti sul credito abbiano a subire di riflesso un pregiudizio ingiusto; si è fatto quindi riferimento a un’efficacia relativa della confusione con possibilità di reviviscenza dell’obbligazione estinta. Non rientra nel quadro della confusione l’ipotesi della riunione nella stessa persona delle qualità di fideiussore e di debitore (1255).
Il fondamento di una tale regola è intuitivo: il debitore non può essere fideiussore di sé stesso. L’obbligazione accessoria di garanzia cade: resta in vita soltanto il debitore principale. La fideiussione continua a esistere, con tipico effetto legale, per effetto legale, per ragioni ancora una volta piuttosto pratiche che logiche, grazie alla singolare forza delle costruzioni strettamente giuridiche.
È semplice corollario della normale efficacia estintiva della confusione la previsione espressa della liberazione dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. Non si può ricomprendere nella confusione la consolidazione, quale modo di estinzione dei diritti reali su cosa altrui.