Il modo normale di estinzione del rapporto obbligatorio è costituito dalla regolare e esatta esecuzione dell’obbligo. L’adempimento è il modo principale: non l’unico di estinzione del rapporto obbligatorio. L’inadempimento non estingue l’obbligazione: crea un rapporto obbligatorio diretto al risarcimento del danno che è stato definito succedaneo in quanto sorge sulla base del precedente e può prenderne il posto.

L’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, in luogo dell’adempimento dell’obbligazione originaria, soddisfa per equivalente l’interesse del creditore; si ha ancora estinzione dell’obbligazione, quale possibile e normale esito finale della vicenda che prende origine dalla violazione dell’obbligo. Il codice vigente regola sotto il titolo dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento separatamente e nell’ordine: novazione; remissione; compensazione; confusione.

Il rapporto può estinguersi, inoltre, nei casi: per il rilievo autonomo che assume la soddisfazione dell’interesse del creditore, nonostante la mancata esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore; a causa della rilevanza riconosciuta alla posizione del debitore, il quale abbia fatto quanto giuridicamente necessario al fine di adempiere ma non abbia potuto conseguire il risultato previsto a causa di una situazione a cui l’ordinamento ha riconosciuto un’efficacia liberatoria.

Nel primo ordine di ipotesi, rientrano i casi in cui si abbia l’intervento intenzionale di un terzo che egualmente in tal modo soddisfi l’interesse del creditore, ovvero i casi in cui il creditore aderisca al pagamento non dovuto dal terzo o comunque ne profitti.

Nel secondo ordine di ipotesi rientrano: la liberazione del debitore che paghi in buona fede e in base a circostanze univoche al legittimato apparente (1189), oltre che l’intera procedura di liberazione coattiva, a cui il debitore può far ricorso senza o anche contro la volontà del creditore, il quale persista in quell’ingiustificato rifiuto di ricevere la prestazione o di cooperare all’adempimento.

Si tenga inoltre presente che la morte può essere causa di estinzione quando il rapporto obbligatorio si presenta con caratteristiche tali, dal punto di vista soggettivo, da determinarne l’intrasmissibilità. Esulano dalla materia qui trattata quei modi di estinzione che hanno un’applicazione non ristretta alle obbligazioni e che presentano un complesso meccanismo estintivo.

Si pensi alla prescrizione. La comparazione dimostra piuttosto che in altri ordinamenti si è consolidata la tendenza a creare modi estintivi diversi dall’impossibilità di adempiere in base alla valutazione del comportamento del creditore contrario alla regola della buona fede. Strutturalmente i modi di estinzione dell’obbligazione sono incompatibili con sistemazioni unitarie, sia per il fatto che vi sono singoli modi di estinzione che al loro interno possono articolarsi in maniera diversa.

Resta da chiedersi se si possa ancora accogliere l’insegnamento scolastico che porta a sistemare le cinque figure tipiche nel codice a seconda della natura satisfattoria o non satisfattoria che sarebbe ascrivibile ora all’uno ora all’altro dei modi di estinzione. Nella recente manualistica si legge, per esempio, che sono modi satisfattori, oltre all’adempimento e alla datio in solutum, la compensazione e la confusione (non satisfattori sarebbero la novazione, la remissione e l’impossibilità della prestazione.

Ma, a parte l’incertezza insita nella nozione stessa di soddisfazione, sembra da approvare la scelta del legislatore che ha evitato di procedere a sistemazioni ulteriori, a cui non sembrano ricollegarsi conseguenze applicative di speciale rilievo.

 

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