Ci si è chiesti se il 18 l. 349/1986 escluda o meno l’applicazione di altre norme di responsabilità civile nella materia del danno ambientale.
Ha ragione Mario Libertini quando afferma che il 18 l. 349/1986 è norma completa con riguardo al danno ambientale, onde essa preclude qualsiasi altra azione con la quale s’intenda far valere un danno risultante dalla lesione dell’ambiente: solo, occorre vedere quando ricorra quel danno all’ambiente che rende applicabile il 18 l. 349/1986.
D’altra parte, hanno ragione Paolo Cendon e Patrizia Ziviz quando ritengono impensabile che, per esempio, nel caso di danno provocato dall’esercizio di attività nucleare non si possa applicare la disciplina specifica (l. 1860/1960 e successive modificazioni).
La conclusione, allora, è che il 18 l. 349/1986 è norma completa ma residuale.
E invero, poiché il danno è risarcibile solo una volta, ogni danno all’ambiente che si risolva in offesa di singole, specifiche situazioni soggettive continuerà a trovare disciplina nelle fattispecie del Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo IX (Dei fatti illeciti) del Codice civile.
Sarà invece danno all’ambiente nel senso e ai fini dell’applicazione della l. 349/1986 ogni distruzione, alterazione, deterioramento non mediato dalla lesione di una situazione soggettiva riferita a singoli componenti dell’ambiente.
Avevamo detto prima che “ambiente” è categoria di relazione; ora possiamo aggiungere che il danno all’ambiente trova disciplina specifica nel 18 l. 349/1986 proprio ed esclusivamente in quanto alterazione negativa di tale relazione.
Si può allora concludere che le due discipline, del Codice e della legge speciale, concorrono cumulando i loro effetti: non nel senso che esse contemporaneamente diano forma giuridica diversa allo stesso danno, ma nel senso che uno stesso evento dannoso sarà sanzionato in base alle norme del Codice civile per la parte che risulti essere violazione di situazioni soggettive private, ed in base alla legge speciale per quanto trascenda tale lesione.
Questa conclusione conferma ulteriormente la tesi della natura non patrimoniale del danno all’ambiente.
Siccome il legislatore non può trasformare in danno non patrimoniale quello che sia invece patrimoniale e poiché d’altra parte è certo che ogni danno che possa riferirsi all’ambiente e che sia di natura patrimoniale va risarcito se rientra in una delle fattispecie comuni previste dall’ordinamento, ecco che il danno all’ambiente non potrà che riguardare lesioni diverse da quelle, tipicamente patrimoniali perché riguardanti beni, che trovano disciplina nel Codice.
Un esito del genere mi pare tanto più ragionevole quanto più si consideri l’inadeguatezza della formula adoperata dal legislatore in esordio del 18 l. 349/1986: “Qualunque fatto doloso o colposo”.
Ritenere in proposito che essa potrebbe impedire l’applicazione di quelle norme del Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo IX (Dei fatti illeciti) del Codice civile che disciplinano fattispecie di responsabilità oggettiva o di altre disposizioni di responsabilità assoluta come quella che riguarda il richiamato danno da esercizio dell’attività nucleare si rivela senza fondamento.
{In questo senso sembra orientata Cass. 9211/1995, la quale afferma l’applicazione del 2050 (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose) al danno derivante dalla produzione di rifiuti tossici che non siano stati correttamente smaltiti, e in pari tempo richiama la disciplina del 18 l. 349/1986.
Il diverso àmbito di applicazione dell’una e dell’altra disciplina a quanto pare dovrebbe essere funzione del diverso danno che compete alla prima ed alla seconda}.
In pari tempo l’impianto soggettivistico della norma medesima è a sua volta conferma della natura sanzionatoria che caratterizza, pur se non esclusivamente, il risarcimento in essa disciplinato.
Mi pare infine che una tutela contro il danno ambientale, articolata nei termini ora prospettati, consenta di eliminare od attenuare i dubbi di legittimità costituzionale che il 18 l. 349/1986, ove considerato norma di disciplina esclusiva del danno ambientale, è in grado di suscitare.