Nel Codice del consumo sono da rilevare tre differenze importanti rispetto al diritto comune della responsabilità civile.
Il Codice del consumo, in conformità con la direttiva, prevede al 125.1 che Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile, mentre il Codice civile prevede al 2947.1 la prescrizione quinquennale dal giorno in cui il fatto si è verificato, se la responsabilità è da fatto illecito o comunque radicata nella disciplina del Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo IX (Dei fatti illeciti), ed al 2946 la prescrizione ordinaria decennale per i diritti ex contractu.
La prescrizione prevista dal Codice del consumo riguarda il diritto al risarcimento derivante dalla disciplina relativa, mentre la prescrizione del Codice civile si applicherà alla responsabilità che il danneggiato intendesse far valere sulla base delle norme nazionali.
Si applicano, in ogni caso, le norme nazionali sulla sospensione e l’interruzione della prescrizione, fatte salve dalla dir. CEE 374/1985.
Un’altra novità è prevista dal 126 Cod. cons. (Decadenza), il quale prevede l’estinzione per decadenza del diritto al risarcimento, decorsi dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto.
La terza differenza riguarda la pluralità di responsabili.
Il 121.1 Cod. cons. prevede che Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
La formula ricalca in parte la norma corrispondente della direttiva, ed in parte il 2055.1 (Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno).
Una novità rispetto alla norma del Codice civile è invece che il 121.2 Cod. cons. prevede, per colui che ha risarcito il danno, il regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate, ed aggiunge che Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
La concrezione normativa tentata in questa norma è di discutibile lega.
Alla difficoltà già propria del 2055.2 (Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate), di coniugare elementi eterogenei come la colpa e l’efficienza causale, il legislatore del Codice del consumo ha aggiunto un terzo elemento, costituito dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno.
Già Pietro Trimarchi aveva avanzato una proposta interpretativa in tal senso del 2055.2, ma con risultati difficilmente apprezzabili perché forzava una norma chiaramente riferita dal legislatore alla responsabilità per colpa entro un modello di responsabilità oggettiva, aggiungendo all’incomponibilità originaria tra colpa ed efficienza causale quella dell’altrettanto eterogeneo rischio.
Il legislatore tedesco ha adottato un criterio più ragionevole al 5 ProdHaftG [Produkthaftungsgesetz], prevedendo che nei rapporti tra i coobbligati sia l’obbligazione di risarcimento che la misura di esso sono determinate dalle circostanze ed in particolare dall’efficienza causale attribuibile a ciascuno.
Il primo parametro è generico ma non costringe il giudice ad acrobazie implausibili, mentre il secondo gli dà modo di riferirsi ad un elemento meno labile di altri ed in ogni modo dominante e possibilmente esclusivo, ad impedire composizioni verbali tra elementi disomogenei.