L’assicurazione contro gli infortuni fornisce ai lavoratori un ristoro del danno sicuro ma parziale, realizzando quello che fu detto in Italia modello transattivo, nel quale il datore di lavoro, mediante il premio pagato all’assicuratore risolve in termini economici più convenienti la prestazione delle lesioni alla persona, prestazione che ove mettesse capo ad una responsabilità oggettiva aggraverebbe il rischio.
L’affermazione corrente tra i cultori dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la quale la l. 80/1898 e le successive fino a quella attualmente in vigore (d.P.R. 1124/1965) sarebbero improntate all’idea del rischio d’impresa non appare corretta:
- ove si intenda il rischio in senso puramente economico, il rischio evocato nella specie si tramuta in costo predeterminato, come tale certo;
- con riguardo all’accezione del rischio di impresa nel linguaggio invalso in materia di responsabilità civile, nel quale esso ha significato, con riguardo al danno, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità civile e conseguentemente, con riguardo all’impresa, attribuzione ad essa di tutto il danno – non solo in una parte di esso – di per sé ascrivibile all’area dei costi d’impresa ma proprio per questo incerto nel suo preciso ammontare e perciò rischio in senso tecnico.
La seconda grande occasione legislativa in materia di rapporti tra responsabilità civile ed assicurazione è costituita dalla l. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Il coordinamento della responsabilità con l’assicurazione, sia pure limitatamente all’àmbito disciplinato dalla l. 990/1969, è in grado di porre la domanda ultimativa circa il significato che ancora si possa attribuire alla responsabilità civile, nel momento in cui l’effetto giuridico suo tipico, il risarcimento del danno, per la previsione stessa della legge viene sostituito dall’indennizzo assicurativo.
Decisiva su questo punto appare proprio l’obbligatorietà dell’assicurazione sancita dalla legge.