L’art. 228 (già art. 171) dispone:

1.Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2.Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo 227.

Il testo primitivo della norma (l’art. 171 nella vecchia numerazione) era limitato alla disposizione del primo comma e non indicava quali rimedi potessero essere adottati in caso di mancata ottemperanza da parte dello Stato alle statuizioni della sentenza.

Il Trattato di Maastricht ha introdotto le norme dei commi successivi al primo, che si ispirano alla pratica elaborata in precedenza del doppio ricorso (con il secondo ricorso la Corte contestava che gli obblighi derivanti dalla sua prima decisione non erano rispettati), e dall’altra dà alla Comunione il potere di esercitare una pressione finanziaria sullo Stato. Se lo Stato non ha preso i provvedimenti necessari per far cessare la violazione, la Commissione ripete la procedura precontenziosa che si conclude nuovamente con un parere motivato e con il ricorso alla Corte di giustizia. Su richiesta della Commissione, che ne deve precisare l’importo, la Corte «può comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità».

Sanzioni sono state irrogate, per la prima volta, con la sent. 4-VII-2000, causa C-387/97 nei confronti della Grecia colpevole di non avere attuato norme comunitarie in materie di rifiuti tossici.

Il modo di calcolare le sanzioni è stato determinato mediante una Comunicazione della Commissione nel novembre 1997.

 

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