L’art. 47 intende richiamare non solo le norme di natura non penale (civili, amministrative …), ma anche norme penali diverse dalla norma incriminatrice che viene in questione.
Distinguiamo varie tipologie di errore su legge extrapenale:
• L’errore su legge extrapenale ha sempre efficacia scusante ove si converta in un errore sugli elementi normativi della fattispecie penale, cioè elementi per la cui definizione soccorre il rinvio a norma diversa da quella incriminatrice considerata. Può assumere rilevanza scusante anche l’errore sulla illiceità speciale (ricorre quando la norma incriminatrice contiene espressioni come abusivamente, che introducono una qualificazione di antigiuridicità ulteriore rispetto a quella normale e la cui determinazione concettuale rinvia a norme appartenenti ad altro ramo dell’ordinamento).
• L’errore su legge extrapenale ha efficacia scusante anche ove si converta in un errore sugli elementi normativi di natura etico- sociale. Quindi se qualcuno ritiene il proprio comportamento conforme al comune sentimento del pudore, a causa di un’ erronea valutazione della morale sociale dominante, non potrà rispondere del delitto di atti osceni perché manca la coscienza di un requisito fondamentale della fattispecie. Si arriva a tale conclusione in base al rilievo che l’errore su una norma etico- sociale incide sul piano psicologico secondo un meccanismo analogo a quello operante nell’ipotesi di errore su norma giuridica extrapenale, ricorre la stessa ratio dell’art. 47 comma 3°.
• L’errore può escludere la responsabilità anche quando ricada su una norma penale integratrice di una norma penale in bianco: dal momento che l’ultimo comma dell’art. 47 non fa distinzione in ordine all’ampiezza della norma extrapenale richiamata, sarebbe arbitrario, per l’interprete, distinguere a seconda che l’errore ricada su di una norma penale integratrice di un semplice elemento normativo o di una norma penale in bianco. Una parte della dottrina, pur ammettendo la possibile rilevanza dell’errore su norma penale in bianco, propende per un orientamento restrittivo distinguendo 2 ipotesi a seconda che
a) la norma penale in bianco contenga un precetto generico ma sufficientemente determinato e
b) essa sia talmente indeterminata da rinviare interamente, per l’individuazione del suo contenuto, alla norma extrapenale richiamata.
L’errore è ritenuto rilevante nel primo caso, perché verterebbe solo sulla riconducibilità di un singolo caso concreto alla norma penale incriminatrice; irrilevante, nel secondo caso, perché l’errore cadrebbe su di una norma che, pur essendo extrapenale, conferisce al precetto penale tutto il suo contenuto, così convertendosi alla fine in un errore sullo stesso precetto penale, irrilevante ex art. 5.
• L’errore può poi ricadere su una norma extrapenale che in concreto rileva ai fini della valutazione del significato di un elemento costitutivo del fatto, pur non instaurandosi sul piano della fattispecie astratta un rapporto di richiamo espresso (es. il caso del genitore dell’errore su norme fiscali).