Le concezioni della colpevolezza risultano influenzate da ragioni dogmatiche riguardanti la struttura del reato e da presupposti di fondo desunti dal contesto politico- ideologico di riferimento.

 

La concezione psicologica

La prima concezione della colpevolezza, quella psicologica, risulta influenzata dal liberalismo dominante nel secondo Ottocento. Secondo tale teoria la colpevolezza consiste in una relazione psicologica tra fatto e autore. La categoria della colpevolezza assolve quindi 2 funzioni:

  • Da un lato il concetto di colpevolezza esprime l’idea che la responsabilità richiede, come presupposto, una partecipazione psicologica alla commissione del fatto (colpevolezza come concetto di genere comprendente dolo e colpa). La colpevolezza è quindi il rapporto psicologico tra l’agente e l’azione che cagiona un evento voluto, o non voluto, ancorché non preveduto ma prevedibile.
  • Dall’altro la concezione psicologica esprime l’esigenza di circoscrivere la colpevolezza all’atto di volontà relativo al singolo reato, a prescindere da ogni valutazione della personalità complessiva dell’agente e del processo motivazionale che sorregge la condotta.

La colpevolezza, quale rapporto psicologico tipico (dolo o colpa) tra fatto e autore, di per sé non ammette graduazioni in funzione delle caratteristiche personali del reo, ma permane identica posto che tutti gli individui sono da considerare astrattamente uguali; la diversa gravità del reato va valutata sulla base di criteri oggettivi, facendo quindi leva sull’entità del danno obiettivamente arrecato alla società. In questo quadro non c’è spazio per valutazioni politico- criminali aventi come obiettivo la neutralizzazione di un’eventuale inclinazione a delinquere del reo e la prevenzione della recidiva.

La concezione psicologica va incontro a due principali obiezioni:

  • Sul piano dogmatico, non riesce a fornire un concetto veramente in grado di ricomprendere dolo e colpa: mentre il dolo costa di coscienza e volontà, a integrare la colpa sono sufficienti atteggiamenti psicologici potenziali.
  • Sul piano funzionale, non valorizza tutte le potenzialità della colpevolezza come elemento di graduazione della responsabilità penale, perché non tiene conto delle diverse motivazioni che inducono a delinquere.

La concezione normativa

La concezione normativa, si sviluppa per rimediare agli inconveniente dogmatici della concezione psicologica, ma anche e soprattutto per soddisfare esigenze pratiche imposte al diritto penale dall’entrata in crisi dell’impostazione retributiva liberale, legata al solo disvalore obiettivo del fatto commesso. L’esigenza sempre più sentita, è quella di riportare all’idea di colpevolezza il peso che assumono i motivi dell’azione e le circostanze in cui essa si realizza.

La concezione normativa prospetta un criterio di colpevolezza idoneo a fungere anche da criterio di misurazione giudiziale della pena. Quindi la colpevolezza è al contempo:

  • Elemento costitutivo dell’illecito penale;
  • Criterio di commisurazione della pena.

Secondo questa concezione la colpevolezza consiste nella valutazione normativa di un elemento psicologico, e precisamente nella rimproverabilità dell’atteggiamento psicologico tenuto dall’autore. Si sostiene che il fatto doloso è un fatto volontario che non si doveva volere, e il fatto colposo un fatto involontario che non si doveva produrre; l’elemento comune al dolo e alla colpa finisce con l’essere costituito dall’atteggiamento antidoveroso della volontà presente in entrambi i casi. Nello stesso tempo il giudizio di rimproverabilità consente di esprimere giudizi graduati di disvalore penale in rapporto alla qualità dell’elemento psicologico che lega l’autore al fatto.

Questa concezione della colpevolezza però, non porta sullo stesso piano di quella giuridica la colpevolezza morale, nel senso che è ormai abbandonata la tesi retributiva per cui la pena serve a compensare il male provocato dall’azione. Ed inoltre la colpevolezza è un rimprovero per un’azione socialmente dannosa e non può mai tradursi in un rimprovero per il fatto di aver inosservato semplici concezioni morali o religiose; per cui le 2 concezioni di colpevolezza restano sempre distinte e separate.

 

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