Secondo la categoria di ‘reato commissivo doloso’ = PRESUPPOSTI dell’azione (non ignorabili perchè sono elementi che devono preesistere o essere concomitanti a svolgimento della condotta criminosa se la si vuole considerare tale)
– presupposti:
1) oggetto materiale
2) evento
Oggetto materiale dell’azione
1) OGGETTO MATERIALE: persona o cosa su cui ricade materialmente l’azione del reo (OM subisce quasi fisicamente azione criminosa del reo)
– OGGETTO GIURIDICO: sinonimo di IL BENE GIURIDICO penalmente protetto (come inquadrato prima)
– SOGGETTO PASSIVO del reato: colui che subisce perdita del IL BENE GIURIDICO protetto da OG di cui era titolare
– OM = unico o plurimo (es. furto di più cose o delitto di rapina – ricade sia su 1 persona che su 1 cosa -)
Evento
L’evento nel linguaggio comune è un accadimento qualsiasi della realtà esterna, mentre in senso naturalistico ha un’ accezione più tecnica e ristretta essendo concepito come risultato esteriore causalmente riconducibile all’azione umana. L’evento naturalistico può anche consistere in un risultato esteriore che concretizza non la lesione, ma la messa in pericolo di un bene protetto. (es. art. 434 che incrimina chiunque commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità. L’evento di pericolo però, è configurabile solo nell’ambito dei reati a pericolo concreto, in cui spetta al giudice accertare se un’effettiva situazione di pericolo si è verificata come conseguenza dell’azione). l’evento naturalistico assume rilevanza in quanto:
- Costituisce il secondo polo del nesso causale e quindi un requisito del fatto tipico nei reati di evento.
- Può rivestire il ruolo di circostanza aggravante di un reato già perfetto (es. morte come evento aggravante del reato di omissione di soccorso).
- Può rivestire il ruolo di condizione obiettiva di punibilità (es. il pubblico scandalo nell’incesto).
La disputa sul concetto di evento e l’evento in senso giuridico.
La disputa sul concetto di evento prende spunto dagli artt. 40, 41, 43 e 49 che riconnettono ad ogni reato “un evento dannoso e pericoloso” come risultato dell’azione criminosa. La teoria di fondo si basa sul concetto che ogni reato consiste nella lesione o messa in pericolo di un bene giuridico. Questo assunto però, è stato espresso dal legislatore attraverso una formula particolare: la lesione o messa in pericolo del bene protetto è stata configurata come un risultato che sempre si aggiunge all’azione delittuosa. Da qui l’identificazione del concetto di offesa con quello di evento. L’evento concepito appunto come offesa all’interesse protetto dalla norma è detto evento in senso giuridico.
Nei reati di mera condotta, così definiti perche privi di un evento in senso naturalistico, non è necessario ipotizzare un evento giuridico come risultato che consegue o si aggiunge alla condotta stessa: l’offesa all’interesse protetto non è un’entità materiale che si somma all’azione, ma la stessa azione considerata come confliggente con la norma posta a tutela del bene in questione. Quindi la lesione o messa in pericolo del bene si immedesima e si esaurisce nella realizzazione della condotta tipica.
Secondo i sostenitori dell’evento giuridico, nonostante l’avvenuta realizzazione della condotta tipica, il giudice dovrebbe ulteriormente verificare l’impatto effettivo della condotta sul bene protetto. Ma così si finirebbe col richiedere un tipo di accertamento che si sovrappone al giudizio di lesività già espresso dal legislatore, infatti, un’azione tipica è tale se lede il bene oggetto di protezione penale. Inoltre, si correrebbe il rischio di sovrapporre arbitrarie interpretazioni del giudice alle scelte del legislatore mal tradottesi a livello di formulazione delle fattispecie incriminatrici.
Dal punto di vista tecnico quindi, va mantenuta la sola nozione di evento in senso naturalistico, inteso quale conseguenza dell’azione e consistente in una modificazione fisica della realtà esterna. Non è necessario che si verifichi quasi contestualmente all’azione ed è anche irrilevante che l’evento si verifichi in un luogo diverso da quello in cui è stata realizzata l’azione criminosa (reati a distanza).