La fattispecie e i suoi elementi costitutivi
– FATTISPECIE = insieme di elementi che caratterizzano una determinata tipologia di reato, legislativamente tipizzata
– se sussistono elementi NON rientranti nella categoria tipica della ‘fattispecie’ non possono essere utili per inquadrare illecito penalmente rilevante
– FATTISPECIE = assimilabile a FATTO TIPICO come elemento (insieme a ‘antigiuridicità’ e ‘colpevolezza’) per caratterizzare illecito penale
– fattispecie = vari elementi di natura oggettiva
a) di natura descrittiva
b) di natura normativa (entrambi nel senso già indicato) (per il principio di tassatività)
– fattispecie = anche elementi di natura soggettiva (quando reato ad es. è strettamente connesso con volontà di soggetto agente)
Concetto di azione
Il presupposto per inquadrare la disciplina del ‘reato commissivo doloso’ è verificare natura e determinazione che può assumere l’ azione umana (elemento che dà impulso a realizzazione del reato (senza l’ azione umana il reato NON è configurabile come tale)
– varie teorie per considerare azione umana:
1) TEORIA CAUSALE = postula l’azione come fenomeno in grado di realizzare concretamente la modificazione della realtà esterna; il dolo qui NON è l’ elemento che contribuisce a specifica la struttura dell’azione, MA è l’ ELEMENTO DI COLPEVOLEZZA (il fatto di reato si realizza al di là della volontà dell’agente; – se esiste la volontà rileva SOLO COME CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEL FATTO AL SUO AUTORE)
2) TEORIA FINALISTICA = cfr Hans Welzel = postula l’azione come riferita allo scopo che l’essere umano si prefigge come realizzabile (in base a proprie obiettive possibilità); – il dolo qui NON costituisce criterio di colpevolezza, MA = attiene alla specificazione della struttura dell’azione stessa (il fatto di reato si realizza in virtù del fatto che l’essere umano agisce concretamente per realizzare scopo dannoso, puntando tutto sulla propria volontà di agire nel modo determinato; – il fatto SI REALIZZA SOLO IN queste CIRCOSTANZE)
3) TEORIA SOCIALE = postula l’azione come la possibilità di ogni singolo individuo di reagire in un determinato modo (non imposto dall’esterno) agli stimoli della realtà sociale; – questa concezione è APPLICABILE A TUTTI I TIPI DI REATO
Azione determinata da forza maggiore o da costringimento fisico. Caso fortuito
L’azione umana rappresenta la base su cui poggia l’intera costruzione dogmatica del reato commissivo doloso. L’azione punibile deve, però, essere accompagnata dal requisito della coscienza e volontà. Il legislatore ha configurato 2 situazioni in cui non può giungersi ad un giudizio di colpevolezza perché manca già in partenza la precondizione di un addebito a titolo di dolo o di colpa (precondizione rappresentata dalla possibilità di considerare l’azione criminosa come opera propria di un determinato soggetto). Tali situazioni sono:
- La forza maggiore (art. 45). La forza maggiore è definita come qualsiasi energia esterna contro la quale il soggetto non è in grado di resistere e che perciò lo costringe necessariamente ad agire. Es. uccisione di un passante da parte di un operaio che cade dall’impalcatura perché travolto da una tromba d’aria. Qui l’azione causativa dell’evento non può certamente ricondurre al potere di signoria dell’operaio, quindi si può dire che l’azione non gli è propria: manca perciò il requisito della coscienza e volontà dell’azione come presupposto di un rimprovero di colpevolezza. Non si può però, parlare di forza maggiore se l’agente dispone di un sufficiente margine di scelta, per cui, in presenza degli altri presupposti, possono risultare applicabili le norme sullo stato di necessità o coazione morale.
- Costringimento fisico (art. 46). Tale art. stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso del fatto commesso dalla persona costretta, risponde l’autore della violenza. Perché tale art. sia applicabile è però necessario che la volontà dell’agente sia coartata in maniera assoluta; mentre se sussistono margini di scelta si parla di coazione morale (art. 54). Proprio perché il soggetto coartato è solo uno strumento nelle mani di chi esercita violenza, e quindi, manca la possibilità di considerare l’azione criminosa come effettiva opera del suo autore materiale: il vero potere di signoria sul fatto è per contro esercitato dal soggetto coartante, che di conseguenza risponderà dell’azione commessa .
- Caso fortuito (art. 45). L’art. 45 ammette poi un’ulteriore causa di esenzione da responsabilità stabilendo che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito. A differenza della forza maggiore che annulla la signoria del soggetto sulla condotta e impedisce di configurare un’ azione penalmente rilevante, il caso fortuito non sempre esclude l’esistenza dell’azione; infatti, il caso fortuito risulta dall’incrocio tra un accadimento naturale e una condotta umana, da cui deriva l’imprevedibile verificarsi di un evento lesivo, ma ciò impedisce comunque che l’agente possa essere chiamato a rispondere dell’evento cagionato col concorso di fattori che esulano dal normale ordine delle cose.