Avverso il diniego di accesso o l’inerzia amministrativa protratta per un periodo superiore a trenta giorni l’interessato ha facoltĂ di presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al TAR, il quale deve pronunciarsi entro analogo periodo (30 giorni), decorrente dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La decisione del tribunale è appellabile al Consiglio di Stato, che è chiamato a decidere con le medesime modalitĂ e negli stessi termini.
La PA incorre nel silenzio rifiuto se a fronte di una istanza presentata da un soggetto richiedente, non emana il provvedimento. Il ricorrente deve comunque attendere che si formi il silenzio-rifiuto per presentare domanda al giudice amministrativo. Il rito è speciale: l’art. 21-bis, legge n. 1034/1971, ha stabilito che il ricorso è deciso in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso ovvero, qualora si renda necessaria una istruttoria, entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori.
Qualora il giudice di primo grado accolga parzialmente o totalmente il ricorso, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni. In caso di inadempienza da parte di quest’ultima, il giudice, su richiesta di parte, nomina un commissario ad acta, che provvede in luogo dell’amministrazione. La sentenza del giudice di primo grado è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Il giudizio di appello si svolge con le stesse regole di quello di primo grado.
Il commissario ad acta nel procedimento giurisdizionale sul silenzio non esegue un comando definito nei suoi contenuti, in quanto il giudice non si sostituisce all’amministrazione indicandole come agire. Quindi, in tal caso, il commissario non è configurabile quale ausiliario del giudice, come avviene in sede di giudizio di ottemperanza, ma opera quale organo straordinario dell’amministrazione. Ciò implica che l’impugnazione dei suoi atti debba essere proposta innanzi al competente Tar e seguire il normale percorso di qualsiasi provvedimento amministrativo.