Responsabilità da contatto

La pregiudizialità attiene all’esercizio della domanda, mentre la responsabilità ”da contatto” è una diversa lettura della responsabilità dell’amministrazione, strumentale soprattutto al riportare questa allo schema generale della responsabilità contrattuale, piuttosto che a quello della responsabilità extracontrattuale.

Prendendo a riferimento il contatto che si stabilisce fra il privato e l’amministrazione con l’avvio del procedimento amministrativo, quest’ultima sarebbe tenuta, non tanto all’adozione del provvedimento favorevole (che è e resta una scelta discrezionale), ma al rispetto del principio di affidamento e del principio di buona fede e il privato potrebbe vantare non tanto una pretesa al provvedimento favorevole o comunque ad un bene della vita, quanto una pretesa al rispetto degli obblighi che l’amministrazione assume in ragione del ”contatto” procedimentale.

 

Responsabilità da atto lecito

Anche se il danno non può essere qualificato come ingiusto, perché consegue all’esercizio di un’attività legittima, autorizzata dalla legge, il privato potrà comunque richiedere che il sacrificio subito non rimanga interamente a suo carico. Si parla, in questi casi, di responsabilità da atto lecito, alla quale non consegue una pretesa risarcitoria, bensì un diritto all’indennizzo, volto a ristorare, se pure in misura diversa e in linea di massima minore rispetto al risarcimento, il sacrificio imposto all’amministrato per ragioni di pubblico interesse.

Mentre, infatti, la misura del risarcimento è commisurata al danno subito e la sua quantificazione è rimessa al giudice, la misura dell’indennizzo è determinata dalla legge secondo criteri indennitari standard, diversificati a seconda del tipo di bene.

L’art. 11 legge n. 241/1990, dispone l’obbligo in capo all’amministrazione di provvedere ad un compenso monetario, a favore del privato, a seguito del recesso della stessa da un accordo. Infatti, nel caso in cui l’amministrazione conclude con il privato un accordo preparatorio o sostitutivo di un provvedimento amministrativo e recede da questo accordo per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, è tenuta ad indennizzare il privato per il danno subito a seguito della risoluzione anticipata dell’accordo. Il diritto all’indennizzo è così previsto non relativamente a singole fattispecie, da norme specifiche, ma in via generale dalla legge sul procedimento.

 

Responsabilità da servizio pubblico

E’ specificamente disciplinata dalle norme in materia di Carta dei servizi. Ciascun soggetto erogatore di pubblico servizio, quale che sia la sua natura, pubblica o privata, deve adottare una Carta dei servizi, la quale contiene i principi generali di organizzazione e resa del servizio nonché alcuni standard quantitativi e qualitativi che il gestore si impegna a rispettare. In caso di violazione di questi ultimi, il gestore risponderà nei termini e con le modalità previsti dalla Carta per lo specifico settore.

Nella responsabilità da pubblico servizio si combinano regole pubblicistiche (l’obbligo di adottare la carta e i contenuti essenziali e minimi della stessa sono determinati legislativamente) e regole civilistiche, applicate all’attività di servizio pubblico indipendentemente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto erogatore. Per merito dell’adozione della Carta dei servizi. Infatti, l’utente può far valere la responsabilità per mancato o inesatto adempimento della prestazione, con una inevitabile contrattualizzazione dei rapporti tra soggetto erogatore ed utenti.

Secondo l’art. 33. d.lgs. n. 80/1998, tutte le controversie in materia di servizi pubblici sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, comprese quelle ”riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento dei pubblici servizi”(servizio sanitario nazionale e pubblica istruzione) e questa giurisdizione è comprensiva anche delle controversie relative al risarcimento del danno ingiusto, mentre rimangono attribuite alla competenza del giudice ordinario le controversie meramente risarcitone relative al danno alla persona, in quanto attratte nella materia della tutela della persona fisica.

Il processo di liberalizzazione dei servizi pubblici ha allargato la gamma di tipologie di responsabilità da servizio pubblico. Basti pensare ai casi di responsabilità non solo nei confronti dell’utente, ma anche nei confronti degli altri gestori concorrenti, specie nei casi in cui vi sia un gestore titolare della rete (come per i servizi telefonici) della quale devono servirsi anche gli altri gestori per erogare il servizio.

Va tenuto conto, tuttavia, ai fini della natura e della quantificazione del danno risarcibile in materia di servizi pubblici, delle differenze relative alla natura del servizio, sociale o imprenditoriale, o alle dimensioni della prestazione, individuale o collettiva. Per questo motivo, sempre più spesso il legislatore e il giudice prevedono forme di indennizzo automatico, che prescindono da una esatta determinazione del danno prodotto, ma consentono un ristoro più facile e meno soggetto a contenzioso.

 

Responsabilità per violazioni del diritto comunitario

Sussiste quando si verificano tre condizioni (la norma violata attribuisce diritti individuali, la violazione è grave e sussiste un nesso causale fra la violazione dell’obbligo da parte dello Stato e il danno arrecato).

Non sussiste una responsabilità dello Stato per ogni tipo di violazione del diritto comunitario, ma solo per i casi in cui la norma comunitaria violata attribuisca diritti individuali. Ciò non accade per le disposizioni di carattere organizzativo, la violazione delle quali è molto raro che provochi un danno alle situazioni soggettive dei privati.

Mentre le condizioni della responsabilità sono definite dal diritto comunitario mediante la Corte di giustizia, la determinazione concreta del rimedio risarcitorio è rimessa al diritto nazionale. Questa incontra tuttavia due vincoli: il divieto di prevedere criteri meno favorevoli rispetto ai criteri di risarcimento per violazione delle norme nazionali e l’obbligo di evitare che la riparazione sia difficile o impossibile.

La responsabilità per violazione del diritto comunitario (definita responsabilità per colpa) ha sia natura di rimedio risarcitorio, sia natura di strumento di attuazione del diritto comunitario da parte degli ordinamenti nazionali. Ciò è evidente se si considerano due caratteristiche di questa forma di responsabilità. In primo luogo, la colpa viene verificata mediante criteri obiettivi ed è sufficiente la violazione della regola comunitaria perché venga in essere l’illecito.

In secondo luogo, la violazione si imputa allo Stato nazionale, quale che sia il soggetto o l’ente che in effetti ha messo in atto il comportamento lesivo: il Parlamento, una regione, un ministero, un ente locale. Si tratta quindi di una forma di responsabilità oggettiva, la cui funzione è anche la piena attuazione del diritto comunitario.

 

Lascia un commento