I controlli sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

A norma dell’art. 100 cost., la Corte dei conti esercita, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, il controllo esterno sulla gestione finanziaria degli ”enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”. Rientrano in tale tipologia:

– gli enti, pubblici e privati, che ricevono, sotto qualsiasi denominazione, somme a carico di un’amministrazione statale o di un altro ente pubblico, sia con carattere di sistematicitĂ , sia in modo non sistematico, purchĂ© iscritte in bilancio da oltre due anni;

– gli enti, pubblici e privati, che sono autorizzati ad imporre tributi o che ne sono destinatari; in terzo luogo,

– gli enti pubblici che ricevono dallo Stato ”apporti al patrimonio” in capitale, servizi o beni, o che beneficiano di garanzie finanziarie.

Sono, altresì, soggette al controllo della Corte le società per azioni risultanti dalla privatizzazione di enti pubblici nazionali, ”fino a quando permanga, rispetto al capitale delle stesse società, la partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato”.

Il controllo, in base alle previsioni della legge n. 259/1958, si esercita mediante esame dei rendiconti approvati dagli enti, anche sulla base delle relazioni predisposte dagli organi interni di revisione. Il risultato del controllo eseguito è raccolto in apposita relazione, inviata al Parlamento entro i sei mesi successivi al ricevimento, da parte della Corte, dei documenti di bilancio relativi alla gestione dell’ente.

Secondo la disciplina prevista dalla legge n. 259/1958, il controllo esterno sulla gestione finanziaria non si applica alle regioni e agli enti locali, agli enti di interesse esclusivamente locale e a quelli cui lo Stato eroga contribuzioni di particolare tenuitĂ .

 

I controlli sulle amministrazioni regionali e locali

I controlli interni di gestione sono previsti, con norme di principio, dal d.lgs. n. 286/1999 (legge nazionale), ferma restando la potestĂ  (legislativa, statutaria, regolamentare) di ciascuna regione in ordine all’organizzazione dei propri controlli. Le regioni a statuto speciale, invece, godono di piena autonomia nel fissare l’organizzazione e il funzionamento dei controlli interni. Per quanto attiene agli enti locali, la disciplina dei controlli interni è contenuta nei loro statuti e regolamenti, grazie all’autonomia normativa ad essi riconosciuta (art. 117 cost.), sia pure nell’ambito dei principi fondamentali di cui al d.lgs. n. 286/1999.

I controlli sulla gestione di cassa (incassi e pagamenti) delle regioni e degli enti locali, a fini di valutazione degli andamenti di spesa e dell’indebitamento rispetto ai generali equilibri di finanza pubblica (art. 30, legge n. 468/1978), e quelli sull’osservanza del patto di stabilitĂ  interno rientrano nelle competenze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Sono controlli interni all’apparato amministrativo, strumentali alle funzioni del governo in materia di coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di controlli di sistema, mediante i quali il governo è posto in grado di adottare o di promuovere l’adozione delle iniziative necessarie a ripristinare il rispetto delle regole di evoluzione della finanza nazionale, quali definite dal Parlamento.

L’art. 19 ter, d.lgs. n. 502/1992, dispone che, ove la regione non rispetti i parametri stabiliti o non esegua i programmi aventi ad oggetto la riorganizzazione o il potenziamento dei servizi sanitari regionali, siano previsti la progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti e l’esercizio di poteri sostitutivi ad opera del Consiglio dei ministri, anche con la nomina di un commissario ad acta.

I controlli governativi, precedenti a queste misure, inquadrabili quali strumenti di informazione e d’intervento sugli andamenti della finanza sanitaria (i cui oneri impegnano la gran parte dei bilanci regionali), hanno principalmente lo scopo di verificare, da una parte, il livello di efficienza dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza; dall’altra, l’osservanza dei vincoli di bilancio posti annualmente all’evoluzione della spesa sanitaria.

Relativamente ai controlli esterni, come dispone l’art. 7, legge n. 131/2003, è la Corte dei conti a verificare sia il rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle regioni e degli enti locali, in relazione al patto di stabilitĂ  interno ed ai vincoli posti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; sia il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, nonchĂ© la sana gestione finanziaria degli enti e il funzionamento dei controlli interni.

 

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