L’esecuzione forzata consiste nell’esecuzione del provvedimento contro la volontà dell’interessato, in presenza di un conflitto. Essa può aversi nel caso di inosservanza, da parte di un privato, dell’obbligo di eseguire un provvedimento e nel caso in cui vengano frapposte resistenze all’esecuzione da parte dell’amministrazione: in queste ipotesi, la legge può prevedere che l’amministrazione ponga in essere essa stessa l’attività spettante al privato o superi la sua opposizione, se necessario con l’uso della forza. Poiché con l’esecuzione forzata l’amministrazione risolve il conflitto instauratosi con il privato, senza la mediazione di un giudice, essa viene normalmente inquadrata nel fenomeno dell’autotutela.

I provvedimenti suscettibili di esecuzione forzata si dicono esecutori.

L’esecutorietà non è un carattere tipico del provvedimento: essa consiste nella dispensa accordata alla pubblica amministrazione dalla necessità di rivolgersi all’autorità giurisdizionale per accertare la legittimità della propria pretesa e nel conseguente potere di eseguire in modo diretto ed anche coattivo le proprie decisioni.

Di questa particolare forza sono dotati solo alcuni provvedimenti, espressamente individuati dalle leggi: si tratta, infatti, di una potestà eccezionale attribuita all’amministrazione (perché modifica uno dei principi base dell’ordinamento, secondo il quale non ci si può fare ragione da sé, ma occorre rivolgersi al giudice sia per verificare le proprie pretese, che per ripristinare la situazione violata). In settori come la pubblica sicurezza, peraltro, le norme che ammettono l’esecutorietà hanno portata piuttosto generale, tanto da potersi affermare che in questi campi essa è la regola.

L’esecuzione amministrativa forzata richiede di regola un procedimento esecutivo, strutturato in modo simile al processo esecutivo, anche per quanto riguarda le garanzie dell’obbligato.

La struttura del procedimento dipende dal tipo di obbligo violato:

– per l’obbligo di consegnare una cosa determinata, può essere prevista l’apprensione forzata del bene;

– per l’obbligo di pagare somme di denaro, le norme in materia tributaria prevedono procedure privilegiate di riscossione, spesso estese alle entrate non tributarie;

– per gli obblighi di fare infungibili, di non fare e di sopportare, possono aversi l’uso della forza e la coazione sulla persona;

– per gli obblighi di fare fungibili, l’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.

 

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