Il provvedimento deve essere comunicato agli interessati, in forma individuale (notificazione) o collettiva (pubblicazione, alla quale si ricorre se gli interessati sono numerosi o non sono determinabili). L’obbligo dell’amministrazione di procedere alla comunicazione non deriva da una norma espressa, ma dal principio di pubblicitĂ e da varie previsioni normative. Infatti, la legge n. 241/1990 impone l’obbligo di conclusione del procedimento con un ”provvedimento espresso”; nell’ammettere la motivazione per relationem, fa riferimento alla comunicazione della decisione; disciplina in via generale le notificazioni degli atti del procedimento ai privati.
Le norme in materia di giustizia amministrativa, poi, parlano di comunicazione degli atti soggetti a ricorso amministrativo, di deposito dell’atto impugnato dinanzi al giudice amministrativo e di decorso del termine di impugnazione dalla comunicazione del provvedimento.
PoichĂ© la comunicazione non attiene alla formazione del provvedimento, ma ha ad oggetto un provvedimento giĂ perfetto, la violazione dell’obbligo di comunicarlo è sanzionata dall’ordinamento non con l’illegittimitĂ del provvedimento (la cui legittimitĂ va valutata con riferimento al momento della sua emanazione), ma in altri modi: in generale, con il mancato decorso del termine di impugnazione e, ove si sia prodotto un danno, con la responsabilitĂ civile. Per i provvedimenti recettizi, poi, che producono effetti solo quando sono conosciuti (o almeno ”ricevuti”) dal destinatario, la violazione di tale obbligo è sanzionata con la loro inefficacia.
Sono recettizi i provvedimenti che creano obblighi a carico del destinatario o, piĂą in generale, quelli che richiedono la sua collaborazione per il raggiungimento del loro scopo: quindi gli atti normativi, i piani urbanistici, gli atti di irrogazione di sanzioni pecuniarie, la diffida a demolire; non, invece, le autorizzazioni, il decreto di espropriazione, il provvedimento di esclusione da una gara pubblica.
Per i provvedimenti favorevoli al destinatario (come le autorizzazioni e le concessioni), invece, la mancata comunicazione è sanzionata con l’esperibilitĂ dei rimedi contro il silenzio-rifiuto o, ove previsto, con la formazione del silenzio-assenso. Per i provvedimenti sfavorevoli al destinatario (come le espropriazioni e le sanzioni), infine, la mancata comunicazione può far sì che il provvedimento non produca effetti, dato che l’esercizio dei relativi poteri è spesso soggetto a termini perentori.