La maggior parte dei principi generali relativi al procedimento è stata elaborata dai giudici in sede di valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi. Del resto, il diritto amministrativo è, per varie ragioni, un diritto non codificato: molti dei suoi istituti e principi fondamentali sono stati inventati – o scoperti – non dal legislatore, ma dai giudici. È noto anche che si tratta di una materia estremamente ampia in termini normativi: vi sono poche norme di portata generale, ma numerosissime norme relative a singole funzioni, quindi a singoli procedimenti. Ciò spiega la tradizionale divisione del lavoro tra legislatore e giudici: il primo pone discipline di dettaglio, i secondi elaborano regole generali.
I principi giurisprudenziali
Per quanto riguarda, in particolare, la disciplina del procedimento amministrativo, il fenomeno è dovuto anche a due ulteriori fattori: da un lato, le norme che attribuiscono poteri amministrativi tendono a disciplinarne puntualmente le modalità di esercizio, per garantire il corretto perseguimento degli interessi pubblici e la tutela di quelli privati; dall’altro, l’eterogeneità delle funzioni e dei procedimenti amministrativi rende difficile l’elaborazione di una disciplina generale, che regoli in dettaglio lo svolgimento del procedimento. La giurisprudenza amministrativa ha elaborato una serie di regole e ne ha imposto il rispetto alle amministrazioni annullando i provvedimenti che non le osservassero.
Le discipline legislative
Nei paesi europei, vi è una notevole eterogeneità nelle discipline legislative del procedimento: alcune leggi lo disciplinano analiticamente, altre si concentrano su alcune fasi o su alcuni aspetti; alcune si occupano solo di alcuni tipi di procedimento (come quella statunitense), altre sono applicabili a tutti i procedimenti (come quella italiana); alcune adottano un approccio ”processuale” o ”giudiziale” (come quella austriaca), altre un approccio ”politico” o ”partecipativo” (come quella statunitense, basata sulla ”rappresentanza degli interessi”), altre ancora entrambi gli approcci (come quelle tedesca, italiana e spagnola); in alcuni ordinamenti (come quelli da ultimo menzionati) vi è un’unica legge sul procedimento, in altri (come la Francia) ve ne sono diverse, relative a singoli aspetti; molte di queste leggi non si limitano a disciplinare il procedimento, ma intervengono anche sul regime giuridico del provvedimento (per esempio, imponendone la motivazione o individuandone i vizi e le relative conseguenze) e pongono principi generali sull’attività amministrativa (come quelli enunciati dall’art. 1, legge n. 241/1990); La ”codificazione” della disciplina del procedimento ha determinato nei vari ordinamenti, da un lato, l’introduzione di nuove regole generali, dall’altro, la codificazione di regole già affermate dalla giurisprudenza. Di conseguenza, è mutato il rapporto tra legge e giurisprudenza: la prima pone anche norme generali, che la seconda è chiamata a specificare e applicare.
Principi del diritto amministrativo e principi del procedimento
Nel complesso, dunque, la disciplina di ciascun procedimento risulta da regole giurisprudenziali e da disposizioni normative. Le une e le altre a volte hanno portata generale (come il principio di proporzionalità e la regola del termine del procedimento), altre volte si applicano a grossi gruppi di procedimenti (come la regola della predeterminazione dei criteri di decisione, relativa ai procedimenti di sovvenzione, e la disciplina legislativa delle sanzioni amministrative), altre volte ancora riguardano singoli tipi di procedimento, previsti dalle norme speciali.