L’articolazione periferica dei ministeri

L’articolazione periferica dei ministeri è stata oggetto di specifiche previsioni da parte di tre provvedimenti recenti, che hanno introdotto rilevanti innovazioni in materia: la 1. n. 59/1997, il d.lg. n. 112/1998 e il d.lg. n. 300/1999 (successivamente modificato).

La prima ha disposto il riordino dell’amministrazione periferica dello Stato secondo criteri di omogeneità, complementarietà e organicità. In particolare, essa, ai tini del decentramento delle funzioni statali e per effetto della affermazione del principio di sussidiarietà, ha attribuito agli enti regionali e locali una competenza amministrativa generale. Di conseguenza, all’amministrazione centrale sono state riconosciute solo funzioni tassativamente individuate.

Il secondo, nell’attuare il trasferimento delle funzioni statali in sede regionale e locale, ha stabilito la soppressione di alcuni uffici (ad esempio, gli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato) e la riorganizzazione di altre strutture ministeriali con articolazione periferica.

Il terzo, infine, ha affrontato per la prima volta in termini generali il problema dell’amministrazione periferica dei ministeri, prevedendo, da una parte, l’istituzione di una serie di agenzie e trasformando, dall’altra, le prefetture in uffici territoriali del governo, i quali, in seguito, con il d.lg. n. 29/2004, sono stati ridenominati prefetture-uffici territoriali del governo. Questi ultimi sono strutture con competenze generali, in quanto titolari di tutte le attribuzioni non espressamente conferite ad altri uffici.

Il coordinamento tra le amministrazioni è assicurato da una conferenza permanente presieduta dal titolare dell’ufficio territoriale del governo e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici a carattere nazionale e provinciale, con esclusione di quelli territoriali.

 

Le agenzie

Le agenzie sono strutture che svolgono attività di carattere tecnico- operativo di interesse nazionale al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali o locali (ad esempio, l’Agenzia spaziale italiana — Asi e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni — Aran).

In primo luogo, vi sono le agenzie soggette alle disposizioni generali contenute nel decreto stesso, le quali ne regolano l’ordinamento, il personale e la dotazione finanziaria, nonché le modalità di azione e di gestione. Esse hanno propri organi, propri bilanci e regolamenti di contabilità, potestà di autorganizzazione. Le agenzie, inoltre, sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del ministro (questi ne approva i programmi di attìvità, i bilanci e i rendiconti e accerta l’osservanza delle prescrizioni impartite). Esempio di questa specie è l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.

In secondo luogo, vi sono le agenzie sottoposte ad un regime speciale, previsto espressamente, che deroga le disposizioni generali, soprattutto per quanto attiene ai profili concernenti lo statuto, i rapporti con il ministro, il personale, la finanza ed i controlli. Si tratta delle quattro agenzie fiscali: delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.

 

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