Oggi il potere pubblico è un complesso frammentato composto cioè da una pluralitĂ  di diverse amministrazioni prive di centro di riferimento e di comando. Si tratta di un’organizzazione reticolare o ‘multiorganizzativa’.

La nuova fisionomia dell’organizzazione amministrativa trova esplicito riconoscimento a livello costituzionale in via diretta nell’art. 97 e indiretta negli artt. 5 -114 – 99 e 100 nonchĂ© 117 – 118.

In particolare l’art. 97 stabilisce una riserva di legge in materia di organizzazione pubblica: l’istituzione, la modificazione e la soppressione degli uffici esterni, nonchĂ© la definizione del loro assetto organizzativo, devono spettare al parlamento, attraverso atti di normazione primaria, mentre quelli interni sono proprie del governo, attraverso atti di normazione secondaria

Artt. 5 e 114 cost., che affermano e tutelano rispettivamente il principio del decentramento e quello dell’autonomia degli enti locali e territoriali, nonchĂ© gli art. 99 e 100 che garantiscono l’indipendenza del consiglio di stato e della corte dei conti poi, costituiscono ulteriore conferma della dissoluzione della funzione centralizzatrice dello stato.

Un altro principio importante è quello che riserva agli enti autonomi (regioni, città metropolitane) potestà statutaria e regolamentare per disciplinare la propria organizzazione interna.

L’organizzazione amministrativa si ispira ad altri criteri: il principio di sussidiarietĂ  prevede che una istituzione di rango superiore possa intervenire al posto di un’altra che opera a livello inferiore solamente quando questa ultima non sia in grado di svolgere in modo adeguato i propri compiti.

Altri principi dispongono che le amministrazioni pubbliche devono definire la propria organizzazione in modo da assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa e garantire nello stesso tempo la funzionalitĂ  rispetto ai compiti e ai programmi, il perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicitĂ  (cap. VII, par. 3.4), l’ampia flessibilitĂ  delle strutture, il collegamento delle attivitĂ  degli uffici, l’imparzialitĂ  e la trasparenza dell’azione, nonchĂ© il soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Stabiliscono, inoltre, il principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e di controllo, riservati all’organo politico, e quelli di gestione, riservati agli uffici dirigenziali (cap. IV, par. 5.1). Prescrivono, infine, che, nell’ambito delle leggi e degli altri atti organizzativi, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici sono assunte dagli organi preposti alla gestione (quindi, dai dirigenti) con la capacitĂ  e i poteri del privato datore di lavoro (cap. IV, par. 4.1).

 

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