Essendo l’organizzazione amministrativa italiana varia e complessa, questo favorisce lo sviluppo di un’ampia serie di relazioni, interne ed esterne, tra i vari enti.

 

Rapporti di subordinazione

Un ufficio posto in posizione sottordinata viene assoggettato, in diversa misura, ai poteri di un ufficio posto in posizione sovraordinata.

La gerarchia è quel rapporto che si realizza quando un ufficio viene sottoposto ai poteri di comando, di indirizzo e di controllo di un altro ufficio. Essa si esplica attraverso ordini, istruzioni e atti di coordinamento, di vigilanza, di annullamento, di riforma, di decisione, di avocazione e di sostituzione (amministrazione militare)

La direzione consiste nella determinazione da parte di un ufficio nei confronti di un altro di un obiettivo da perseguire. Essa si concretizza mediante direttive, cioè atti che si limitano a definire i fini lasciando al discrezionalità in ordine alla scelta e alla modalità di attuazione

Il controllo si concretizza in una verifica operata da un ufficio della corrispondenza dell’attività svolta da un altro ad un indirizzo definito in via preventiva a livello normativo o amministrativo e, in caso negativo, nell’adozione di una misura sanzionatoria

Con la delegazione, un ufficio, che è legittimato a provvedere in ordine a specifici interessi attribuiti alla sua cura, incarica un altro di compiere una determinata attività al medesimo fine. In questo modo il secondo acquisisce poteri e facoltà che spetterebbero in via esclusiva al primo.

 

Rapporti di equiordinazione

Due o più organi o uffici possono essere collocati anche sullo stesso piano, cioè in una posizione di equiordinazione. In questo caso i rapporti che si instaurano sono di parità o primazia

Parità: ove vi siano più organi od uffici che hanno i medesimi poteri pur se in relazione a materie diverse: è il caso dei ministeri ovvero dei dipartimenti all’interno di un ministero.

Primazia: quando tra più organi od uffici posti in una situazione paritaria, ve ne è uno che, per taluni fini particolari, assume una posizione prevalente (presidente di un collegio)

 

Rapporti di autonomia

Con questo termine si indica la capacità di alcuni enti pubblici di autodeterminarsi in ordine alla soddisfazione degli interessi di propria pertinenza. A seconda dei casi è possibile individuare vari tipi di autonomia:

– una politico-amministrativa: quando ad un ente viene riconosciuto il potere di darsi un indirizzo politico-amministrativo diverso da quello del governo centrale, come nel caso degli entri che rappresentano collettività in quanto af investitura popolare (regioni, province e comuni);

– una normativa: quando a un ente viene riconosciuto il potere di darsi norme rilevanti per il sistema generale delle fonti di diritto (regolamenti comunali di polizia)

– una organizzativa o statuaria: quando a un ente viene riconosciuto il potere di definire, con uno statuto, il proprio assetto strutturale per la parte interna non definita da una norma primaria, nonché le regole per il proprio funzionamento

– una regolamentare: quando a un ente viene riconosciuto il potere di adottare regolamenti organici del personale, di contabilità o di servizio

– una finanziaria: quando a un ente viene riconosciuto il potere di finanziarsi autonomamente

– una contabile: quando a un ente viene riconosciuto il potere di tenere una propria contabilità in base a norme che derogano la disciplina di contabilità generale

– una tributaria: quando a un ente viene riconosciuto il potere di assicurarsi entrate proprie attraverso l’imposizione di tributi

Autogoverno: si ha quando un ente, nel proprio territorio, viene dotato oltre che di autonomia anche di tutte le funzioni pubbliche, ad eccezione di quelle concernenti la difesa e i rapporti con l’estero (GB secolo scorso)

Decentramento: devoluzione di funzioni da uffici centrali a uffici locali, che le esercitano sotto il controllo della rispettiva collettività e non più del centro

Deconcentrazione: trasferimento di funzioni da uffici centrali a periferici che dipendono sempre dall’amministrazione statale.

Autarchia 4 autonomia: riconoscimento in capo ad un ente del potere di adottare atti amministrativi che, in relazione agli effetti, sono equiparati a quelli statali.

 

Rapporti di indipendenza

È strettamente collegato a quello di autonomia che può trovare applicazione solo tra soggetti posti in posizione di equiordinazione. Diversamente il principio di indipendenza debba essere usato in tutti quelle ipotesi nelle quali sia necessario evitare che si possano sviluppare relazioni tali da incidere sull’esercizio della funzione di un soggetto in qualche modo condizionandola. L’autonomia è un elemento necessario (strumentale) ai fini dell’affermazione dell’indipendenza. Un esempio su tutti è la Magistratura.

Il principio di indipendenza si rivela molto simile a quello di imparzialità come strumenti di garanzia dell’adozione amministrativa.

 

Altri rapporti tra uffici

Tra questi assume particolare rilievo il concetto di Amministrazione indiretta nato dallo studio del caso dei comuni e delle province per cui svolgono una serie di compiti per conto dello stato. Il concetto di codipendenza per cui una medesima organizzazione dipendeva contemporaneamente da più enti.

Infine quello di amministrazione impropria: per evitare l’eccessiva burocratizzazione delle regioni, queste dovevano avvalersi di quelle degli enti minori.

 

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