Con l’espressione organizzazione amministrativa si indica di solito sia il complesso dei soggetti e delle strutture che svolgono attività di pubblica amministrazione, sia l’esercizio della funzione organizzativa dei pubblici poteri
Complesso soggetti: rilevanza profili strutturali e statici; organizzazione come apparato; oggetto di analisi: ministero o ente pubblico.
Esercizio funzione amministrativa: caratteri funzionali e dinamici; attività organizzativa dal punto fi vista oggettivo; strumenti attraverso i quali si esercita la funzione di organizzazione pubblica (regolamenti, statuti, atti amministrativi)
I due significati sono strettamente connessi con differenze marcate: da un lato le strutture organizzative non esercitano attività amministrativa; dall’altra l’attività amministrativa non viene svolta soltanto dall’organizzazione amministrativa
Se la si concepisce come il complesso degli uffici che sono predisposti per la cura degli interessi generali di una collettività, l’organizzazione amministrativa non si presenta come corpo estraneo ma come suo sviluppo logico ed elemento di integrazione e rafforzamento.
Gli elementi dell’organizzazione
Le amministrazioni pubbliche sono costituite per tutelare gli interessi della collettività e pertanto hanno natura strumentale. Di volta in volta le norme attribuiscono a ciascuna autorità amministrativa le singole funzioni da esercitare, individuandone l’ambito di intervento connesso.
Affinché possa aversi una organizzazione amministrativa devono sussistere tre elementi; funzioni, articolazioni in uffici e attribuzione di potere agli uffici.
Delle funzioni si è già trattato dicendo che le funzioni sono organizzate in uffici ma ve ne sono anche non organizzate.
Per quanto riguarda la articolazione delle funzioni queste devono essere distribuite tra gli uffici. Di conseguenza l’organizzazione amministrativa viene ad essere definita in base alle funzioni espletate mediante la ripartizione di singole funzioni su differenti moduli organizzativi.
I criteri attraverso i quali si realizza la distribuzione delle funzioni sono due: anzitutto quello delle materie in base al quale queste sono attribuite dalla legge a un determinato soggetto. Poi quello delle attribuzioni in base al quale una singola materia spetta indistintamente a soggetti diversi ma variano i compiti di ciascuno di essi.
II principio di ripartizione delle funzioni tra uffici differenti è diretta espressione di quello di imparzialità.
Il Terzo elemento è quello della distribuzione dei poteri agli uffici affinché questi possano operare La competenza: il complesso dei poteri riconosciuto a ciascun ufficio. Essa coincide con la parte di funzione che deve essere esercitata.
La distribuzione della competenza tra i vari uffici si realizza avendo a riferimento 3 elementi: la materia, il grado e il territorio. In caso di contrasti sulla applicazione di norme in materia di competenza, i relativi conflitti vengono definiti reali o virtuali e positivi e negativi.