Se, alla presentazione della cambiale, il pagamento viene rifiutato dal trattario o dall’emittente, il portatore legittimo può pretenderlo da tutti gli obbligati cambiari, e quindi può agire giudizialmente contro di essi. Distinguiamo:

Azione cambiaria diretta: per agire contro gli obbligati diretti (accettante o emittente, e loro avallanti), è sufficiente provare il rifiuto del pagamento in qualunque modo, senza bisogno di ricorrere al protesto nè osservare alcun’altra formalità.

Si può agire indifferentemente contro uno qualsiasi degli obbligati cambiari, trattandosi di obbligazioni solidali. Se a pagare è un avvallante, costui a sua volta potrà esercitare l’azione cambiaria contro l’avallato (emittente o trattario) che lo precede nel nesso cambiario. Se l’avallo è stato concesso da più persone (cosiddetto cavallo), il coavallante costretto al pagamento non ha però azione cambiaria contro gli altri coavallanti, trattandosi di coobbligati che hanno “assunto una posizione di pari grado nella cambiale”; il coavallante ha solo l’azione ordinaria di regresso (prevista dall’art. 1299 c.c.), in virtù della quale “il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.

Azione cambiaria di regresso: in cui il portatore legittimo può anche, a sua discrezione, preferire di agire contro gli obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti). A tal proposito è opportuno specificare che:

– il traente risponde sempre per il pagamento, perché si può esonerare mediante la clausola “non accettabile “ dalla responsabilità per la mancata accettazione, ma non della responsabilità per il mancato pagamento;

– che sono obbligati di regresso tutti i giranti che non hanno inserito nella girata la clausola “senza garanzia” o altra equivalente;

– che i giranti, i quali hanno inserito nella girata la clausola “non all’ordine”, sono obbligati solo verso il loro giratario, e non verso i giratari successivi.

Il portatore legittimo del titolo può agire contro uno qualsiasi degli obbligati di regresso o anche contemporaneamente contro due o più di loro, finchè non sia stato pagato da uno tra questi (art. 54 1.camb.). Le condizioni per l’esercizio dell’azione di regresso sono:

 Presentazione all’accettazione: in quanto vi sono delle ipotesi, in cui, per poter esercitare l’azione di regresso è necessario aver presentato la cambiale all’accettazione, e precisamente ciò avviene:

o nelle cambiali con scadenza “a certo tempo vista”

o e nelle cambiali in cui il traente o uno dei giranti ha prescritto che il titolo sia presentato all’accettazione entro un determinato termine.

 Presentazione al pagamento: poiché è necessario, inoltre, che la cambiale sia stata presentata al pagamento nel termine prescritto.

 Protesto: in cui, è necessario che il mancato pagamento sia stato contestato mediante un atto redatto in forma solenne da un pubblico ufficiale (cosiddetto atto di protesto disciplinato dall’art. 51 c.1 1.camb.); il protesto, infatti, deve essere fatto da un notaio, o da un ufficiale giudiziario, o da un aiutante ufficiale giudiziario ovvero, in mancanza di costoro, dal segretario comunale.

Inoltre diciamo che, il notaio e l’ufficiale giudiziario possono provvedere alla presentazione del titolo al debitore principale anche a mezzo di presentatori, cioè di persone da essi stessi designate, e nominate a svolgere tale funzione, sotto la responsabilità del notaio o dell’ufficiale giudiziario, dal presidente della corte d’appello o dal presidente del tribunale competente appositamente delegato.

Per quanto riguarda il luogo, il protesto deve essere fatto nel comune in cui si deve chiedere il pagamento e nei luoghi indicati nell’art. 44 1. camb., e cioè all’indirizzo indicato nel titolo o, in sua mancanza, nella casa di residenza del trattario (o dell’emittente) o del domiciliatario. Se la residenza di queste persone non si può rintracciare, il protesto si può fare in qualunque luogo del comune di pagamento: in tal caso si parla del cosiddetto protesto al vento disciplinato dall’art. 70 c.1 e 2 1.camb.).

Quanto al tempo, invece, diciamo che il protesto non può essere fatto nel giorno della scadenza, ma deve essere levato in uno dei due giorni feriali successivi a questo giorno; se la scadenza è a vista, il protesto deve essere fatto entro un anno dalla data di emissione della cambiale (art. 51 c.3 1.camb.).

Il protesto, inoltre, deve essere fatto con un solo atto che può essere scritto nella stessa cambiale o sull’allungamento, ovvero anche su un documento separato, che però contenga la trascrizione della cambiale (art. 69 e 71 c.2 1.camb.). E precisamente, l’atto di protesto deve indicare la data e il luogo in cui è stato fatto, chi lo ha richiesto, le ricerche fatte per trovare la residenza del trattario (o dell’emittente) o del domiciliatario, le persone ivi trovate, le risposte ricevute o il motivo per cui non se ne è ricevuta nessuna, la sottoscrizione di chi fa il protesto (art. 71 c.1 1.camb.).

Inoltre, il protesto – in quanto atto pubblico – fa piena prova, fino a querela di falso, a norma dell’art. 2700 c.c., ivi inclusi i fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 4 c.2 1.camb.). Per accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, gli atti di protesto vengono trasmessi alla fine di ogni mese alla camera di commercio e pubblicati nel registro informatico dei protesti tenuto dalle stesse camere di commercio “in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale” (art. 3-bis c.1 1. 15 novembre 1995 n. 440).

La registrazione di ciascun protesto viene cancellata dopo 5 anni. Tuttavia, sia coloro che hanno subito un protesto illegittimo o per errore, sia coloro che hanno pagato il titolo, con interessi e spese, entro un anno dalla levata del protesto per mancato pagamento, possono richiedere al dirigente responsabile dell’ufficio protesti la immediata cancellazione del proprio nome dal registro informatico. A seguito della cancellazione, il protesto si considera “come mai avvenuto”. Ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso, il protesto non ammette equipollenti; esso – tuttavia – può essere sostituito da una dichiarazione di rifiuto del pagamento datata e sottoscritta dal trattario (o dall’emittente), e registrata non oltre il termine stabilito per levare utilmente il protesto (art. 72 1. camb.).

Mediante l’azione di regresso si può pretendere:

a) la somma cambiaria con gli interessi, se vi è clausola di interessi;

b) gli interessi moratori, dal giorno della scadenza a quello del pagamento;

c) le spese per il protesto e le altre spese occorse (art. 55 c.1 1.camb.).

Per quanto riguarda il regresso anticipato diciamo che, anche prima della scadenza della cambiale, si può pretendere dagli obbligati di regresso la somma cambiaria – deducendone però lo sconto – soltanto nelle seguenti ipotesi (previste dall’art. 50 1.camb.):

1) se, nella cambiale tratta, il trattario abbia rifiutato l’accettazione; a tal proposito è opportuno specificare che il pagamento anticipato non può essere richiesto a nessuno degli obbligati di regresso in presenza della clausola “non accettabile”, o di altra equivalente, apposta dal traente.

2) In caso di rifiuto parziale dell’accettazione, o se questa contiene condizioni o modifiche: infatti, in caso di accettazione parziale, si può pretendere solo il pagamento della differenza.

3) In caso di fallimento del trattario, abbia o meno accettato; in questo caso, per esercitare l’azione di regresso, non è necessario il protesto, ma basta presentare in giudizio la sentenza di fallimento.

4) In caso di fallimento del traente di una cambiale “non accettabile”.

5) In caso di cessazione dei pagamenti da parte del trattario (o dell’emittente) ovvero di esecuzione infruttuosa sui loro beni; e precisamente: si ha cessazione dei pagamenti (insolvenza) quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; mentre, si ha esecuzione infruttuosa ogni volta che risulta che un creditore non è riuscito a soddisfarsi mediante l’esecuzione forzata sui beni del debitore o ha dovuto sospendere la procedura esecutiva per non rimetterci anche le spese giudiziali.

Per quanto riguarda, invece, l’obbligo dell’avviso diciamo che affinché gli obbligati regresso siano avvisati in tempo del rifiuto dell’accettazione o del rifiuto di pagamento (rifiuto che li espone all’azione di regresso), è prescritto che il portatore legittimo avvisi dei predetti rifiuti – entro 4 giorni feriali successivi – il traente e l’ultimo girante che abbia indicato sulla cambiale in modo leggibile il proprio indirizzo. Entro i 2 giorni feriali successivi, colui che ha ricevuto l’avviso deve avvisare a sua volta il primo dei giranti che lo precedono, e così via.

L’avviso può essere dato in qualunque forma, anche con il semplice rinvio della cambiale (è opportuno spedire l’avviso con lettera raccomandata, per poter provare di avere rispettato il termine prescritto). Colui che omette di dare l’avviso può egualmente esercitare l’ azione di regresso, ma è tenuto a risarcire il danno nei limiti dell’ammontare della cambiale.

 

Lascia un commento