Con la girata della cambiale, oltre al credito cambiario, si trasferiscono anche tutti i diritti accessori ad esso inerenti, (art. 18 c.1 1.camb.), che assistono il credito cambiario garantendone il pagamento. Tra questi diritti particolare importanza hanno:
 il pegno, in cui l’esempio più noto è quello delle cosiddette tratte documentate
ď‚· e l’ipoteca, in cui la possibilitĂ che la cambiale contenga una clausola in cui si dichiara che – a garanzia del pagamento del credito cartolare – è stata costituita un’ipoteca, è prevista espressamente dall’art. 2831 c.c.: e precisamente, a tal proposito si parla di cambiale ipotecaria; per essere costituita, l’ipoteca deve essere iscritta nei registri immobiliari a favore dell’attuale possessore della cambiale ed inoltre deve essere annotata sulla cambiale a cura del conservatore (art. 2839 c.2).
Dopo la costituzione anche l’ipoteca (allo scopo di rallentare la rapidità di circolazione della cambiale) si trasferisce ai successivi portatori legittimi del titolo, senza che occorra annotare i successivi trapassi nel registro immobiliare (art. 2831 c.2), e poiché l’ipoteca costituisce un accessorio del credito cambiario essa si trasferisce in modo autonomo, e pertanto con la girata si trasmette al portatore legittimo della cambiale anche nel caso di acquisto a non domino.
Perché ciò avvenga occorre, tuttavia, che l’ipoteca sia stata costituita validamente, pertanto ai successivi portatori della cambiale ipotecaria rimangono opponibili i vizi relativi al negozio di concessione dell’ipoteca o all’atto di iscrizione nei registri immobiliari. Per la cancellazione dell’ipoteca, occorre presentare al conservatore un atto (autentico) di consenso alla cancellazione da parte del creditore iscritto nei registri immobiliari; occorre inoltre presentare il titolo cambiario, che viene restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione (art. 2887 c.1).
E precisamente, il consenso alla cancellazione viene prestato dopo il pagamento della cambiale: e dunque, se viene prestato prima del pagamento si perde l’azione di regresso nei confronti dei giranti anteriori alla cancellazione dell’ipoteca (art. 2887 c.2). A tal proposito diciamo che, particolarmente diffusi sono le cambiali emesse in occasione dell’acquisto di autoveicoli ed assistite da privilegi che sono considerati ipoteche (art. 2810).