La cambiale nasce con la dichiarazione cambiaria del traente (o dell’emittente); ma spesso, dopo l’emissione del titolo e prima della scadenza, sulla cambiale vengono aggiunte altre dichiarazioni, da ognuna delle quali nasce un obbligo cambiario del sottoscrittore verso il creditore cambiario. Inoltre, la cambiale è un titolo all’ordine, e quindi circola per mezzo della girata, la quale (girata) oltre a produrre l’effetto di fare diventare il giratario portatore legittimo della cambiale (funzione di trasferimento), fa diventare il girante obbligato cambiario nei confronti del proprio giratario e dei giratari successivi (funzione di garanzia).
Infine, vi possono essere le dichiarazioni di avallo con cui si garantisce il pagamento del debito cambiario assunto da un altro soggetto; in questo caso, infatti, anche gli avallanti diventano obbligati cambiari, assumendo la stessa posizione dell’obbligato cambiario per il quale hanno garantito, indicato nella stessa dichiarazione di avallo e detto avallato.
È opportuno specificare, inoltre, che gli obbligati cambiari si distinguono in:
– obbligati diretti, ossia emittente, accettante e loro avallanti
– ed in obbligati di regresso, ovvero traente, giranti e loro avallanti.
Questa distinzione è molto importante in quanto, gli obblighi degli obbligati diretti almeno in parte sono regolati diversamente dagli obblighi degli obbligati di regresso; infatti, solo gli obblighi degli obbligati di regresso si estinguono per mancanza di protesto ed il termine di prescrizione degli obblighi degli obbligati diretti è più lungo di quello degli obblighi degli obbligati di regresso.
Se, alla scadenza, l’obbligato principale rifiuta il pagamento della somma indicata, l’ultima giratario (cioè, l’attuale portatore legittimo del titolo) può rivolgersi per il pagamento ad uno qualunque, a sua scelta, tra gli obbligati cambiari; ovvero, solo se il pagamento è compiuto dall’emittente o dall’accettante (ossia, dall’obbligato principale) si estinguono tutti i rapporti cambiari, mentre se il pagamento viene – invece – fatto da un altro obbligato cambiario (ad esempio, da uno dei giranti), questi può pretendere a sua volta il rimborso di quanto ha pagato dai giranti che lo precedono, dal traente e dai loro avallanti.
Si ha, dunque, un ordine (o nesso) cambiario, in cui il primo posto è occupato dall’accettante o dall’emittente; il secondo dai loro avallanti; il terzo dal traente; il quarto dai suoi avallanti; il quinto dal primo girante; il sesto dai suoi avallanti; il settimo dal secondo girante, ecc… In questo ordine, ognuno è obbligato verso coloro che lo seguono e può, se è stato costretto al pagamento da qualcuno di coloro verso i quali è obbligato, rivolgersi contro coloro che lo precedono nell’ordine cambiario.
Per quanto riguarda l’indipendenza delle obbligazioni cambiarie diciamo che le varie obbligazioni (che derivano dalle varie dichiarazioni cambiarie) godono del principio di indipendenza, nel senso che l’invalidità di una delle obbligazioni non influisce sulla validità delle altre obbligazioni (art. 7 1. camb). Pertanto, se l’obbligazione del traente o dell’emittente è nulla perché la sua sottoscrizione è falsa, restano valide le obbligazioni del suo avallante, dell’accettante, dei giranti.
Se, invece, l’obbligazione del traente o dell’emittente è nulla per vizio di forma (ad esempio, si è firmato con il solo cognome ovvero con uno pseudonimo) o di contenuto (ad esempio, la promessa o l’ordine di pagamento sono sottoposti a condizione) non sono valide come obbligazioni cambiarie neppure le relative dichiarazioni di altri soggetti; e questo perché la nullità della dichiarazione dell’autore del titolo importa la nullità del titolo stesso.
Mentre, se il vizio formale riguarda – invece – la dichiarazione di un obbligato cambiario diverso dall’autore del titolo (ad esempio, girante accettante, avallante) allora in questo caso saranno nulle soltanto le singole obbligazioni di costoro, ma – in base al principio di indipendenza – rimarranno valide le obbligazioni cambiarie degli altri soggetti.
L’unica eccezione al principio di indipendenza è quella della disposizione dell’art. 37 c.2 1.camb., in base alla quale l’invalidità dell’obbligazione dell’avallato per vizio di forma produce l’invalidità dell’obbligazione dell’avallante. Tuttavia, le dichiarazioni cambiarie possono essere compiute anche per mezzo di rappresentante; ovviamente dalla dichiarazione o dalla sottoscrizione deve apparire che il dichiarante non si obbliga in nome proprio, ma in nome del rappresentato; poiché se così non fosse il rappresentante rimarrebbe obbligato in proprio.
E precisamente, a norma dell’art. 12 1.camb., il rappresentante – il quale abbia il potere generale di assumere obbligazioni in nome di un rappresentato che non sia imprenditore commerciale, non ha il potere di assumere obbligazioni cambiarie, a meno che nella procura non gli sia esplicitamente concesso questo potere; viceversa, il rappresentante il quale abbia il potere generale di assumere obbligazioni per un rappresentante che è imprenditore commerciale, per ciò stesso ha anche il potere di assumere obbligazioni cambiarie, a meno che nella procura questo potere non sia stato espressamente escluso.
Se, inoltre, il rappresentante non ha il potere di obbligarsi cambiariamente in nome del rappresentato, quest’ultimo non diventa obbligato cambiario; infatti al suo posto rimane obbligato cambiario il falsus procurator (art. 11 1. camb.). Se, però, il debito cambiario è stato assunto da un amministratore rappresentante di società per azioni malgrado gli fosse vietato dallo statuto, si applica la disciplina prevista dall’art. 2384 c.2, assumendo che la società risponde egualmente del debito, salvo riesca a provare che il terzo beneficiario della cambiale ha agito intenzionalmente in suo danno.
Per quanto riguarda – infine – il contenuto delle dichiarazioni cambiarie, diciamo che bisogna tenere presente che le dichiarazioni cambiarie non possono essere sottoposte a condizioni; infatti se la condizione viene apposta alle dichiarazioni del traente o dell’emittente, è nulla la stessa cambiale, e quindi non ha valore nessun’altra dichiarazione cambiaria, da chiunque apposta. Se la condizione è apposta all’accettazione o all’avallo, è nulla solo l’obbligazione dell’accettante o dell’avallante; se viene apposta da una girata, la girata è valida, ma la condizione si ha per non scritta (art. 16 c.1 1. camb.).