Con la riforma del 2003 si è completato il processo di separazione del controllo sulla amministrazione dal contratto contabile, originariamente entrambi affidati al collegio sindacale. L’affidamento del controllo contabile ad una revisore esterno è stato avviato nel 1974; a tale disciplina si è affiancata la riforma del 2003, quella del controllo contabile applicabile a tutte le altre societĂ  per azioni. Oggi coesistono tre discipline parzialmente diverse:

a) nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato da una revisore contabile (persona fisica) o da una società di revisione, iscritti in un apposito registro istituito presso il ministero della giustizia;

b) nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (diversa dalle società quotate), il controllo invece può essere esercitato solo da una società di revisione, iscritta nel registro dei revisori contabili.

c) nelle società con azioni quotate, l’ attività di revisione contabile è riservata alle società di revisione iscritte in un apposito albo speciale.

Nelle societĂ  sottoposta a controllo contabile, il soggetto al quale ha demandato il relativo controllo è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo. Successivamente, l’incarico è conferito all’assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla societĂ  di revisione per l’intera durata dell’incarico (art. 2409- quater, 1 comma). Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall’ufficio, i sindaci della societĂ  o di societĂ  facenti parte dello stesso gruppo.

Nelle societĂ  quotate, l’incarico è conferito, previo parere del collegio sindacale, dall’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio. L’incarico di controllo o di revisione contabile ha durata di tre esercizi e nelle societĂ  quotate può essere rinnovato per non piĂą di due volte. La stabilitĂ  dell’incarico e l’indipendenza della societĂ  di revisione sono poi garantite anche dalla disciplina della revoca. Nelle societĂ  assoggettate al controllo contabile, l’incarico può essere revocato dall’assemblea solo per giusta causa e sentito il parere del collegio sindacale. Le delibere di conferimento dell’incarico di revoca sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese.

 

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