Il warrant
E’ lo strumento finanziario rappresentativo del diritto di sottoscrivere o di acquisto di strumenti finanziari, in particolari azioni o obbligazioni. Non trova espressa disciplina. Si qualifica come un’ opzione alla sottoscrizione o all’ acquisto dello strumento finanziario al quale si riferisce. Il warrant può essere emesso in via autonoma. In genere, è emesso peraltro assieme ad un’ obbligazione. In tal caso, si aggiunge ai diritti spettanti all’ obbligazionista, nel senso che il suo esercizio non estingue il diritto al rimborso del capitale proprio dell’ obbligazionista, ma rappresenta il godimento dell’ autonoma situazione giuridica nella quale si sostanzia.
Ovviamente, quel godimento non è gratuito, ma soggiace all’ obbligo di conferimento nel caso che si riferisca ad azioni o ad apporto di denaro nel caso si riferisca ad obbligazioni o ancora al pagamento di un prezzo nel caso si riferisca ad azioni o obbligazioni già di proprietà dell’ emittente che allora gli vengono trasferite.
I finanziamenti dei soci. I finanziamenti postergati
Lo schema di stato patrimoniale di cui all’ art. 2424 enuncia, nella voce D3 del passivo, “debiti verso soci per finanziamenti”. L’ art. 2427 dispone che la nota integrativa deve indicare “i finanziamenti effettuati dai soci alla società , ripartiti per scadenza e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. Così può essere per espressa previsione negoziale.
In previsione e in funzione di un aumento di capitale di prossima delibera o di prossima attuazione, i soci possono infatti erogare ricchezza alla società vincolandola a trasformarsi, nel rispetto dei tempi delle procedure prescritte, in conferimento in capitale: sembra ovvio allora che se ne dia informazione ai terzi, trattandosi di formazione in itinere di capitale di rischio. Ancora, i soci possono pattuire con la società alla quale erogano finanziamenti che il loro rimborso sia postergato rispetto al rimborso a favore degli altri creditori. A rigore, la postergazione del credito ad altri non è esclusiva del finanziamento da parte dei soci.
Nondimeno il finanziamento postergato dei soci assume significato particolare:
i) come espressione di fiducia dei soci nelle capacità d’ impresa, atteso che postergandosi agli altri essi corrono maggiore rischio nelle chances di recupero del capitale erogato, e
ii) come espressione manifesta di volontĂ dei soci di non sottomettere parte della ricchezza che apportano alla societĂ alla disciplina del conferimento in capitale.
Ciò apre un ulteriore discorso perchè mentre per un verso legittima che il socio assuma anche il ruolo di finanziatore della società e perciò acquisisca pretese di creditore, contemporaneamente sottolinea la singolarità della vicenda, suscitando la domanda se nel caso di specie il socio abbia o possa avere assunto abusivamente quel ruolo. La giurisprudenza ha da tempo concluso per la postergazione dei finanziamenti dei soci effettuati in situazione di crisi della società sottocapitalizzata, poi rivelatasi insolvente, in presenza di indici di una loro consapevolezza della situazione.