Il trasferimento della partecipazione sociale

Il trasferimento della partecipazione sociale varia a seconda che si tratti di soci accomandanti o di soci accomandatari. Per i soci accomandatari vale la stessa disciplina prevista per la società in nome collettivo. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il trasferimento per atto fra vivi della quota degli accomandatari può avvenire solo col consenso di tutti gli altri soci. Per il trasferimento mortis causa è necessario anche il consenso degli eredi. Per i soci accomandanti il trasferimento mortis causa della quota è libera, mentre per il trasferimento per atti fra vivi è necessario il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

 

Lo scioglimento della societa’

La duplice categoria di soci che caratterizza la sas deve permanere per tutta la vita della società. Infatti, tale società si scioglie, oltre per le cause previste per la società in nome collettivo, anche quando rimangono solo soci accomandanti o solo soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno, art. 2323. Durante i sei mesi, l’attività continua normalmente se sono venuti meno i soci accomandanti.

Se invece, sono mancati i soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio, che può essere anche un socio accomandante, i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario e non risponderà illimitatamente per le obbligazioni sociali salvo che non siano atti di straordinaria amministrazione.

Passati i sei mesi, senza che siano integrati i soci venuti meno e senza che si dia inizio al procedimento di liquidazione, la sas si trasforma in una società collettiva irregolare, sempreché restino almeno due soci. Per il procedimento di liquidazione e per l’estinzione della società valgono le stesse regole della società in nome collettivo. Tuttavia, cancellata la società dal registro delle imprese, i creditori insoddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandanti solo nei limiti della loro quota di liquidazione, dato che essi non erano illimitatamente responsabili, art. 2324.

La società in accomandita irregolare

È irregolare la sas il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese. Come per la società in nome collettivo, l’omessa registrazione non impedisce la nascita della società.

Nell’accomandita irregolare i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali, art. 2317, 2° comma. Per quanto riguarda il divieto di immistione nella accomandita irregolare ha carattere assoluto, infatti nemmeno una procura speciale per singoli affari esonera l’accomandante da responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Per il resto vale la stessa disciplina della società in nome collettivo irregolare:

a) i creditori sociali possono agire direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, come per la società semplice, su di essi incombe l’onere di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi, art. 2268. Cioè viene meno il beneficio di escussione, art. 2304;

b) i creditori particolari del socio possono chiedere in tempo la liquidazione della quota del loro debitore, provando che gli altri beni di questi siano insufficienti a soddisfarli, art. 2270. Questa possibilità è preclusa quando la società è regolare, art. 2307;

c) ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio, art. 2297.2.

 

Lascia un commento