Il connotato caratterizzante la società semplice è in negativo: non può avere ad oggetto attività commerciale. Il contratto (costitutivo) di società semplice non necessita di forme particolari. Il codice non ne indica nemmeno il contenuto, che andrebbe perciò ricostruito nell’ applicazione della disciplina generale dei contratti. Il D.P.R. 581/1995 ne prescrive però l’ iscrizione in sezione speciale del registro delle imprese.

E a tale scopo prevede: o un ATTO SCRITTO di cui gli amministratori hanno l’ onere di depositare copia presso il registro delle imprese, completo di dati ad istar di come è regolato l’ atto costitutivo di società in nome collettivo; oppure, quando il contratto sia verbale, una DOMANDA di iscrizione SOTTOSCRITTA da tutti i soci, ragionevolmente contenente gli stessi dati previsti per quando la costituzione risulti da atto scritto. Vanno iscritte ovviamente anche le modifiche al contratto.

La iscrizione nel registro ha effetto di PUBBLICITA’ DICHIARATIVA quando l’ oggetto sia l’ esercizio di attività agricola, di PUBBLICITA’ NOTIZIA negli altri casi. Ci si può chiedere cosa succeda in mancanza d’ iscrizione. Evidentemente bisogna distinguere a seconda dell’ attività esercitata. Se si tratta di attività agricola, le conseguenze non sono da poco. L’ iscrizione rende gli atti organizzativi della società tout court opponibili ai terzi. In sua mancanza, gli atti sono invece opponibili solo se la società ne provi la conoscenza da parte del terzo (e potrebbe allora qui parlarsi di SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA IRREGOLARE).

Se si tratta di società non agricola, le conseguenze sono assai più ridotte. Per principio i fatti e gli atti non sono opponibili ai terzi se non si provi dunque ad un livello di opponibilità di rango inferiore; semplicemente, i terzi non potranno fruire delle notizie acquisibili dall’ iscrizione al registro, che appunto manca.

Nella società semplice rispondono delle obbligazioni sociali chi ha agito per conto della società e in solido ed illimitatamente gli altri soci. La regola è derogabile. Il patto di LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ deve tuttavia essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non risultando loro opponibile (art. 2267.2). Nelle società semplici esercenti attività agricola, i mezzi idonei in parola si esauriranno ovviamente nell’ iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Non essendo mirata all’ esercizio di un’ attività commerciale, la società semplice non deve tenere le scritture contabili tipiche dell’ impresa. Non è stabilita disciplina del capitale sociale, anche se, ai fini dell’ iscrizione nel registro, si devono indicare i conferimenti e il loro valore. E’ previsto semplicemente un RENDICONTO dell’ attività compiuta ogni anno, facendosi salvo tuttavia il patto contrario, che può stabilire anche un unico rendiconto ad affare portato a termine (art. 2262).

Meritevole d’ attenzione è la disciplina della ESCUSSIONE del patrimonio sociale da parte dei creditori sociali. Il creditore sociale è legittimato ad agire direttamente nei confronti del socio, normalmente nei confronti di chi ha rappresentato la società (unico che di regola gli è riconosciuto). E sarà il socio aggredito ad avere l’ onere di indicare i beni sociali sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268).

Ne deriva che l’ organizzazione della società semplice si mantiene in massima parte INTERNA ai soci, anche perchè non da portare per principio a conoscenza dei terzi. Ha significato ed è opponibile ai terzi solo in vicende isolate e sempre per iniziative dei soci stessi che la rendono nota ai terzi, iniziative poi confinate allo specifico. Ci si può chiedere allora se la disciplina del codice, adesso descritta, trovi applicazione anche nella società semplice esercente ATTIVITA’ AGRICOLA.

L’ art. 2 d.lgs. 228/2001 stabilisce che l’ iscrizione nel registro delle imprese di quella società “ha l’ efficacia dell’ art. 2193 c.c.”. Ne discende che al terzo può essere tout court opposta l’ esistenza di conferimenti in società. Sicché sembra plausibile che il terzo sia tenuto a soddisfarsi PRIORITARIAMENTE su quei beni, senza indicazioni del socio ai sensi dell’ art. 2268, prima di rivolgersi nei confronti di chi parrebbe ormai responsabile solo in via sussidiaria.

Per quanto concerne il CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO, egli dapprima (ovviamente) dovrà aggredire i beni del suo debitore. Ma se questi risultino insufficienti a soddisfare i suoi crediti, è legittimato a chiedere alla società la liquidazione della quota del socio, liquidazione che dovrà essere effettuata entro 3 mesi dalla domanda (art. 2270.2). La liquidazione della quota comporta evidentemente la esclusione di diritto del socio dalla società (art. 2288.2). Resta salvo il diritto degli altri soci di chiedere lo scioglimento della società stessa, nel qual caso la liquidazione della quota di riparto finale, su cui i creditori del socio possono anche compiere atti conservativi, si sostituisce alla liquidazione della quota limitatamente al socio escluso.

La ISCRIZIONE nel REGISTRO delle IMPRESE provoca effetti dichiarativi quando la società semplice abbia ad oggetto attività agricola, pubblicità- notizia negli altri casi. Nulla quaestio allora nel primo caso; ciò che è pubblicato è opponibile ai terzi. Nelle altre ipotesi invece:

i) dall’ iscrizione nel registro i terzi potranno sapere chi goda dei poteri di rappresentanza, e fruire di tale notizia nei loro rapporti con la società;

ii) i terzi potranno apprendere anche i criteri di amministrazione, in difetto presumendosi l’ amministrazione disgiuntiva della società;

iii) sono ammessi anche i limiti alla rappresentanza nei confronti del terzo, questi però opponibili se e nella misura in cui la società provi che il terzo ne era a conoscenza.

Il codice non prevede DIVIETI DI CONCORRENZA a carico dei soci; la concorrenza sul mercato è infatti vicenda di imprese e fra imprese commerciali. In caso di proroga non sono previste tutele particolari del creditore particolare del socio; questi del resto può in ogni momento chiedere la liquidazione del socio suo debitore se i beni di costui sono sufficienti a soddisfarne i debiti.

Un problema può porsi invece in caso di scioglimento della società; il codice infatti non prevede un atto dei liquidatori simile alla cancellazione della società in nome collettivo nè un piano di riparto del residuo al rendiconto finale di liquidazione. Supplisce la legge speciale (d.p.r. 581/95). L’ art. 18.6 prevede la cancellazione della società semplice nella sezione speciale del registro. L’ onere è dei liquidatori, per il combinato disposto dell’ art. 18.4 e dell’ art. 2276. Se lo scioglimento avviene per modifica verbale del contratto sociale, la domanda di cancellazione deve essere sottoscritta da tutti i soci.

Nella società semplice non esercente attività d’ impresa agricola l’ iscrizione tuttavia ha valore di pubblicità notizia: la cancellazione risultante dal registro di per sè dunque non provoca un’ estinzione della società opponibile ai terzi, ma occorrerà sempre, se i soci la vogliano evocare, fornire prova che i terzi ne avevano conoscenza. Quanto al PIANO DI RIPARTO, si assume che la sua mancata previsione da parte del codice discenda dal fatto che, nella società semplice, il residuo attivo è tout court cosa comune dei soci sicché la sua ripartizione dovrà avvenire secondo la disciplina civilistica della divisione: su iniziativa e nella competenza dei comproprietari dunque, non del liquidatore. Non rappresentando infine esercizio collettivo di attività d’ impresa commerciale, la società semplice non è assoggettata alla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali (vedi art. 2221).

 

Lascia un commento