Il ricorso gerarchico
Già presente negli Stati pre-costituzionali, è stato espressamente previsto con la legge abolitiva del contenzioso amministrativo.
Tale legge prevedeva per le situazioni soggettive diverse dai diritti soggetti un sistema di tutela articolato su 2 livelli:
- il cittadino assistito da alcune garanzie si poteva rivolgere alla stessa autoritĂ amministrativa che aveva adottato il provvedimento
- i decreti motivati con i quali l’organo adito si pronunciava su queste vertenze potevano diventare oggetto di ricorso in via gerarchica.
Il legislatore aveva ideato una valida forma di tutela, sia perchĂ© permetteva al cittadino di impugnare i provvedimenti lesivi di interessi esclusi dalla tutela del giudice ordinario, sia perchĂ© si poteva ottenere quella tutela costitutiva esclusa invece nell’ambito giurisdizionale. Ma tale obiettivo fallì perchĂ© i ricorsi gerarchici non erano intesi dalla PA come strumento di tutela dei cittadine, ma come luogo ove tutelare le proprie ragione. Attualmente il ricorso gerarchico è disciplinato dal decreto 199/1971: contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all’organo sovraordinato, per motivi di legittimitĂ e di merito, da parte di chi vi abbia interesse, a tutela di diritti soggettivi e di interessi legittimi.
La formula “gerarchico” è stata sostituita con “sovraordinato”, che maggiormente rispecchia la realtĂ amministrativa. Con “unica istanza” invece si tende a sottolineare il principio costituzionale del buon andamento (economicitĂ dell’azione amministrativa).
Si tratta di una relazione gerarchica di tipo esterno: cioè tra organi, non tra persone. I provvedimenti possono essere impugnati anche per vizi di merito.
I rapporti con il ricorso giurisdizionale
La legge istitutiva della IV sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che in presenza di un atto non definitivo, il ricorso gerarchico debba precedere necessariamente quello giurisdizionale (ammesso solo per atti definitiva). Nel 1971 è stato sancito il principio della facoltativitĂ della tutela, tuttavia è comunque esclusa la contemporanea pendenza dei 2 giudizi per il principio della prevalenza della tutela giurisdizionale (perchĂ© piĂą pregnante). Se piĂą persone sono interessate, il ricorso giurisdizionale presentato da una di queste rende improcedibile quello gerarchico giĂ pendente. La PA deve avvisare il ricorrente in via gerarchica che avrĂ l’onere di proporre ricorso giurisdizionale, pur non potendo proporre nuovi motivi di censura.
Se prima è proposto il ricorso gerarchico, poi quello giurisdizionale, questo è improcedibile. Se è proposto prima ricorso giurisdizionale, poi quello gerarchico, questo è inammissibile.