Sono quelle del giudizio di primo grado (può cambiare la loro posizione nel giudizio d’appello, es. per quello incidentale), costituite, e chi non ha potuto partecipare al primo grado perché non è stato messo nella condizione di poterlo fare (es. contro interessato pretermesso, al quale cioè non è stato notificato) + i contro interessati occulti (la loro posizione non si evinceva dal provvedimento impugnato) o successivi (la loro posizione viene in essere solo dopo la sentenza di primo grado).

La legittimazione ad appellare è valutata non solo in base all’interesse sostanziale (e non formale!) di chi appella, ma anche in base alla circostanza che chi appella non sempre è la parte soccombente nel giudizio di primo grado. È ammesso l’intervento ad adiuvandum e ad opponendum anche da parte di chi non è stato interventore in primo grado.

La proposizione del ricorso e lo svolgimento del giudizio

L’appello si propone con ricorso indirizzato al Consiglio di Stato contenente: -Generalità dell’appellante -Sentenza impugnata

-Esposizione dei fatti e dei motivi sui quali si fonda l’appello -Conclusioni

-Sottoscrizione dell’appellante e del difensore (che deve essere adibito alle giurisdizioni superiori).

Entro 20 giorni dalla notificazione o un anno dalla pubblicazione della sentenza che si vuole impugnare.

La notifica è diversa dal primo grado, perché in appello è sufficiente notificare ad almeno una delle parti necessarie. Il ricorso è depositato in segreteria entro 30 giorni dall’ultima notificazione. Entro 30 giorni gli appellanti possono costituirsi in giudizio (ma il termine non è perentorio: in ogni caso possono farlo fino a 10 giorni prima dell’udienza o anche appena prima di questa, ma poi ci si deve limitare alla difesa orale).

La sent.205/2000 ha introdotto nuovi termini con l’art.23 bis: ora il termine è di 30 giorni dalla notificazione o 120 dalla pubblicazione. Si prevede anche l’appello con riserva dei motivi.

In ogni caso lo svolgimento del processo segue le regole proprie del giudizio davanti ai TAR.

L’appello incidentale

L’istituto nasce al fine di poter trattare in un unico giudizio di appello le censure che le parti soccombenti possono proporre in appello. Originariamente era usato solo in caso di parziale accoglimento del ricorso di primo grado. L’appello incidentale è strettamente dipendente da quello principale. È da depositare entro i 30 giorni successivi al termine fissato per il deposito di quello principale, con atto notificato alle controparti, da depositare nei 20 giorni successivi. Il ricorso incidentale deve essere proposto anche quando più parti sono legittimate a proporre appello per motivi diversi. Il più diligente, che arriva prima, fa appello principale, tutti gli altri quello incidentale (a meno che quello principale non venga notificato. In questo caso i ricorsi saranno riuniti in sede di integrazione del contraddittorio).

Le sentenze del giudice di appello 

  1. Di rigetto: l’appello è giudicato infondato
  2. Di accoglimento: il Consiglio di Stato annulla la decisione del TAR. In questo caso la sentenza può essere con rinvio se:

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per difetto di procedura o di forma della decisione di primo grado

Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro una sentenza del TAR che erroneamente ha dichiarato la propria incompetenza

Se il TAR abbia erroneamente declinato la propria giurisdizione

Le parti prima dovevano riassumere la causa, ora per esigenze di celerità processuale voluta dalla riforma 205/2000 l’udienza al TAR è fissata d’ufficio entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza che ha disposto il rinvio.

 

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