I documenti
Art.634 c.p.c.: Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
La richiesta di chiarimenti
Sia alla PA che ai privati. Sono dichiarazioni di conoscenza in forma scritta (tipo interrogatorio libero) che non può però supplire alla mancanza di elementi istruttori. Se la PA mantiene un comportamento omissivo, questo sarà valutato come ammissione dei fatti.
L’ordine di verificazione
Nasce dal fatto che il giudice prima poteva basare il suo convincimento solo sulla rappresentazione della realtà fornitagli dalla stessa PA, ma oggi invece vi è un’altra tendenza secondo la quale si ritiene che la PA “interessata” si riferisca a tutto quell’apparato che comprende la PA sovraordinata che esercita poteri di controllo e vigilanza sulla parte in causa. Il contenuto di tale prova è indeterminato, sono ammessi dunque tutti quelli del c.p.c. tranne le prove legale. Da svolgersi sempre in contraddittorio.
La consulenza tecnica d’ufficio
Svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell’ambito delle rigide e precise competenze definite dal c.p.c.. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio.
È importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e, possibilmente, che accompagni tutto ciò che afferma con opportuna documentazione focalizzandosi -nella parte finale- sulle proprie conclusioni tecniche. Queste devono essere il risultato di un procedimento logico ben preciso ma non devono mai permettersi di esorbitare in affermazioni che potrebbero avere, al di là dei profili tecnici, un’influenza diretta sulla decisione della causa.
I Consulenti Tecnici d’Ufficio sono iscritti – dopo una procedura di accertamento dell’esperienza – all’interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, agronomi, periti industriali, geometri, grafologi, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, ecc) tenuti dai tribunali.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio opera prestando particolarmente attenzione a garantire la propria imparzialità nei confronti delle parti alle quali deve consentire – in ogni momento – il contradditorio. È soggetto, inoltre, a tutti i limiti di garanzia del giusto processo ai quali è sottoposto il giudice e può quindi utilizzare esclusivamente la propria esperienza e capacità e la documentazione contenuta nel fascicolo, limitandosi a rispondere ai quesiti posti dal giudice stesso.