Nel processo civile prima vi è una fase preparatoria (di trattazione) poi istruttoria (art. 183, 7° comma e art.184 c.p.c.).
Nel processo amministrativo non vi è un’autonoma fase di istruzione, per il principio della concentrazione. Tale impostazione nasce dal pensiero allora radicato che il giudice di legittimità non fosse giudice del fatto (infatti solo nella giurisdizione di merito si applicavano le norme del c.p.c.). Allora l’attività di istruzione era ordinata direttamente alla PA interessata (ossia parte in causa) perché formata da prove prevalentemente documentate).
Istruzione probatoria e poteri di cognizione del fatto
Successivamente l’oggetto del giudizio non è stato più incentrato sull’atto impugnato, bensì sul rapporto giuridico amministrativo. Accanto ad un’istruzione di tipo documentale, veniva a crearsene un’altra ora di tipo processuale (uso della verificazione, ma non più ordinata alla PA, bensì ad un’amministrazione terza).
Prima l’indagine era solo sul fatto storico, successivamente questa si focalizzò anche su fatti qualificati da regole proprio di determinate scienze (spesso quindi il giudice si trova a valutare atti che rientrano nella discrezionalità tecnica).
Quando vi sono però fatti complessi in cui non è rintracciabile una sola linea di giudizio, allora il giudice amministrativo di legittimità utilizza il criterio della ragionevolezza.
Le novità in tema di istruzione probatoria
Lo schema del processo amministrativo è stato per lungo tempo usato nella giurisdizione esclusiva, anche quando si trattava di diritti soggettivi.
Ne è nato però un problema in materia di pubblico impiego:
La Corte Cost infatti dichiara illegittime le norme sul sistema probatorio dinnanzi al giudice amministrativo nella parte in cui non prevedono che, nel pubblico impiego, fosse possibile usare gli stessi mezzi di prova previsti per il processo del lavoro davanti al giudice ordinario. Sentenza additiva: inserisce alcuni tra i mezzi di prova previsti dal c.p.c.
Istruzione probatoria ed esibizione documentale
La L.205/2000 non solo aggiunge il consulente tecnico d’ufficio, ma differenzia le prove in base ai vari tipi di giurisdizione (per quella esclusiva, devono essere previste tutte le prove del c.p.c. tranne l’interrogatorio formale e il giuramento, perché prove legali, che andrebbero contro il principio del libero convincimento del giudice, cardine della giustizia amministrativa.
L.1889: l’istruzione è ancora di tipo documentale. Necessario il deposito del ricorso più la copia del provvedimento impugnato, pena decadenza. Se non se ne ha disponibilità, si deve ricorrere all’interpello, tramite l’ufficiale giudiziario, per poter depositare il verbale con cui la PA si rifiuta di esibire il documento. 1971: solo ora si pone a carico della PA il deposito del documento all’atto della costituzione in giudizio. Se vi è inadempimento, il TAR ha il potere di ordinarne l’esibizione.
Con la L.205/2000, l’esibizione del documento non è più legata alla costituzione in giudizio. La PA ha l’obbligo di esibizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, altrimenti interviene il giudice amministrativo (perché la PA, non esibendo il documento, ostacola la realizzazione della pienezza del contraddittorio).
Istruzione probatoria e principio dispositivo
Si compone delle attività svolte per fare in modo che la decisione della causa si svolga sulla base della completa conoscenza della realtà rappresentata dal ricorrente.
L’istruzione è per lo più documentale, quindi di solito è realizzata dalle stesse parti senza l’intervento del giudice. Il processo amministrativo è processo di parti. Vale il principio del dispositivo, e il ricorrente ha l’onere di allegare i fatti principali e secondari che vuole far valere, ed è su questi che il giudice può assumere l’iniziativa probatoria (principio acquisitivo), non anche sulla realtà extra-processuale.
Fino alla metà del secolo scorso, anche il processo civile era caratterizzato dall’assoluto signoria delle parti. Tuttavia si è notato che tale schema non poteva essere più adottato, perché soprattutto in diritto amministrativo comportava una diseguaglianza tra privati e PA, in quanto i primi difficilmente potevano essere a conoscenza di fatti antecedenti l’emanazione dell’atto, propri della realtà amministrativa.
La signoria delle parti allora rimane sicuramente nella fase costitutiva del rapporto, mentre non sembra poterne condizionare lo svolgimento (la parte non può decidere circa la tecnica del processo). La fase istruttoria è caratterizzata non da poteri monopolistici delle parti (necessari solo per individuare i fatti oggetto della pretesa), ma anche da poteri d’ufficio del giudice (con i quali non è violato però il principio del contraddittorio: infatti i documenti sono nelle mani della PA, e sarebbe irragionevole addossare l’onere della prova sul privato).