Le categorie speciali di azioni sono quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Le azioni speciali si contrappongono perciò alle azioni ordinarie. La presenza di categorie speciali di azioni comporta una modifica nell’organizzazione interna della società , per la contemporanea presenza di diversi gruppi di azionisti con interessi parzialmente non coincidenti. Alcune categorie speciali di azioni sono espressamente previste e regolate dal legislatore, eccezion fatta per le azioni riscattabili e per le azioni di godimento.
La società gode tuttavia di ampia autonomia nel modellare il contenuto della partecipazione azionaria, sia pure con l’osservanza dei limiti espressamente posti dalla legge o desumibili dal sistema. Fra i limiti espressi permane il divieto di emettere azioni a voto plurimo; azioni cioè che attribuiscono ciascuna più di un voto. Per il resto l’attuale disciplina è molto più permissiva di quella previgente. Infatti con la riforma del 2003 tutte le società possono emettere azioni senza diritto di voto.
Nel contempo sono scomparse le azioni privilegiate a voto limitato e si consente a tutte le societĂ :
1) la creazione di azioni, anche non privilegiate, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, non necessariamente di esclusiva competenza dell’assemblea straordinaria (ex:approvazione del bilancio e determinate delibere modificative dell’atto costitutivo);
2) azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (ex:azioni senza voto, che riacquistano tale diritto se la società non consegua e/o non distribuisca utili per un certo periodo). Azioni senza voto, a voto limitato e a voto condizionato non possono tuttavia superare complessivamente la metà del capitale sociale, per evitare una eccessiva concentrazione di potere nelle mani degli azionisti a pieno voto. Alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è inoltre consentito di prevedere che, in relazione alle azioni possedute da uno stesso soggetto:
1) il diritto di voto sia limitato ad una misura massima (es: fino al 10% del capitale posseduto ogni azione attribuisce un voto, mentre per l’eccedenza non è riconosciuto diritto di voto);
2) sia introdotto il voto scalare (es: fino al 10% del capitale spetta un voto per azione, dal 10% al 20% un voto ogni due azioni, dal 20% al 30% un voto ogni tre azioni e così via).
Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società . (Ad esempio, si può prevedere che in sede di distribuzione degli utili gli azionisti privilegiati avranno diritto ad una maggiorazione del 2% rispetto agli azionisti ordinari. Nessuna disciplina è dettata per quanto riguarda natura e misura del privilegio; col solo limite del divieto di patto leonino).