La liquidazione della quota

Quando il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, corrispondente in una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. Quindi il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti quando ancora presenti nel patrimonio sociale. Non può pretendere nemmeno la restituzione dei beni conferiti in godimento, fino a quando dura la società.

Il valore della quota è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, tenendo conto dell’esito delle eventuali operazioni ancora in corso. La situazione patrimoniale della società va determinata attribuendo ai beni il loro valore effettivo, nonché tenendo conto del valore di avviamento dell’azienda sociale e degli utili e delle perdite sulle operazioni in corso.

Il pagamento al socio (se ha valore positivo) deve essere effettuato entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto.

 

Scioglimento della società

Le cause di scioglimento della società semplice e collettiva sono:

– Il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo. E’ possibile la proroga della durata della società, sia espressa che tacita. La società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato, quando decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano l’attività sociale.

– Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. Per impossibilità, si intende anche l’insanabile discordia tra i soci che determini una paralisi assoluta e definitiva dell’attività sociale.

– La volontà di tutti i soci, salvo che l’atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato della società può essere deliberato a maggioranza.

– Il venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.

– Le altre causa previste dal contratto sociale.

Sono poi cause specifiche di scioglimento della società in nome collettivo, il fallimento della stessa ed il provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la liquidazione coatta amministrativa della società. Quando si scioglie una società, essa entra automaticamente in stato di liquidazione e nella società in nome collettivo tale situazione deve essere espressamente indicata negli atti e nella corrispondenza. La società si estingue dopo aver provveduto, attraverso il processo di liquidazione, al soddisfacimento dei creditori sociali ed alla distribuzione fra i soci dell’eventuale residuo attivo.

 

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