Nel modello di definizione piramidale la distribuzione in altezza delle diverse tipologie di devianza è stata scandita sulla base di una serie di parametri atti complessivamente a ponderarne la gravità, graduazione che rispecchia la percezione sociale del loro disvalore. Quella di misurare l’entità del crimine è un’esigenza che la criminologia ha avvertito da tempo e non soltanto per la definizione del proprio oggetto di studio. L’esperienza più nota è quella di Sellin e Wolfgang, di un indice di gravità dei reati. I due studiosi intervistarono 575 soggetti di tre categorie e chiesero di esprimere il loro giudizio su 141 episodi. La traduzione del giudizio espresso è avvenuta attraverso l’adozione di due scale di misurazione:
– scala di intervalli: attribuzione all’episodio di un numero tra 1 e 11 dove i meno gravi sono l’1 e i più gravi 11.
– Scala di rapporti: assegnazione di un punteggio prefissato da 10 a 1 degli episodi chiedendo agli intervistati di quantificare il livello di gravità degli altri episodi in rapporto a quello in esame.
Sulla base dei dati raccolti costituirono un indice di gravità ponderato relativo a 21 tipi di comportamenti. Tra i principali risultati di ricerca si poté riscontrare innanzi tutto una certa coerenza tra il giudizio espresso dagli intervistati utilizzando le due diverse scale, l’ininfluenza dell’età dell’autore, una concordanza tra le tre categorie di intervistati sull’individuazione degli episodi più gravi.
L’esito complessivo ha dato conferma delle visioni consensualiste della società e dell’ordinamento penale. Sono poi seguite altre ricerche che hanno cercato di migliorare l’attendibilità del rilevamento. La conclusione generale su questi studi sembrerebbe dunque l’esistenza di un notevole consenso tra il pubblico circa la gravità dei reati. Si è rilevata in particolare una tendenza alla conferma dell’ordine scalare di gravità dei singoli atti criminosi.
Le ricerche criminologiche sulla gravità del crimine rivestono grande interesse anche per la politica criminale e il diritto penale in genere, in tutti quei campi nei quali il legislatore o l’interprete ritengano di conferire rilevanza alla dimensione quantitativa dell’illecito., fondamentale termine di riferimento per decidere e che trova il suo cardine giuridico nel concetto di esiguità. In generale l’intera dimensione dell’offensività del reato a poter trarre utili indicazioni dal rilevamento della percezione sociale di gravità.
Resta peraltro doverosa la cautela con la quale i risultati della ricerca empirica possono essere immersi nella elaborazione del diritto penale: vi sono varie situazioni dove l’appiattimento del diritto penale sulla percezione sociale determinerebbe un affievolimento della tutela dei beni di grandissima rilevanza per la convivenza sociale.