Il rilievo assegnato in diritto internazionale alla sussistenza di un legame organico tra soggetto che agisce e stato cui l’ azione è attribuita esclude che la condotta posta in essere da privati in quanto tali possa essere considerata come condotta dello stato e che pertanto dal contrasto tra condotta del privato ed obbligo internazionale dello stato possa sorgere a carico di questo una responsabilità internazionale.
Al ricorrere di tali circostanze lo stato può essere ritenuto unicamente responsabile del comportamento dei suoi organi, che non abbiano preso le misure necessarie per prevenire o punire il fatto dei privati. In tal caso lo stato non è responsabile della violazione dell’obbligo internazionale con il quale il comportamento del privato è in contrasto, ma solo dell’obbligo di assicurare la prevenzione e la repressione del comportamento dei privati.
Una responsabilità diretta sorge allorché lo stato approvando o ratificando a posteriori, il comportamento dei privati, lo faccia in definitiva proprio. Il comportamento d’enti che non costituiscono un organo dello stato può essere inoltre attribuito allo stato allorché questo abbia controllato o diretto l’ attività dei privati che abbiano agito in una condizione di totale dipendenza dallo, o sotto il controllo dello stato.
In particolare a tale fattispecie può essere ricondotta la situazione dello stato sponsor d’atti di terrorismo internazionale. Infatti, nella risoluzione adottata i 12 settembre 2001 il consiglio di sicurezza dell’onu ha affermato” con forza che coloro i quali portano la responsabilità di aiutare, sostenere e ricoverare gli esecutori, organizzatori e promotori di tali atti ne dovranno rendere conto”. Ragione di tale regola è impedire che lo stato si sottragga alla responsabilità internazionale utilizzando privati per il compimento d’atti che non potrebbero essere compiuti da suoi agenti.
L’ attribuzione allo stato di comportamenti d’enti diversi dai suoi organi, può verificarsi allorché il privato abbia agito in sostituzione dello stato, come in caso di calamità naturali, quando le autorità sono venute meno o non sono in grado di operare. Allo stesso modo può essere attribuita allo stato l’ attività di un movimento insurrezionale se e quando esso assume le funzioni di nuovo governo dello stato, art. 10 degli Articoli.