Lo studio del diritto tributario è studio di obbligazioni pubbliche che si caratterizzano per la loro subordinazione alla cura di un interesse pubblico.

L’interesse generale alla riscossione dei tributi è un interesse vitale per la collettività perché rende possibile il regolare funzionamento dei servizi pubblici.

Tale interesse è protetto dalla Costituzione (53) sullo stesso piano di ogni diritto individuale.

Si può così parlare di interesse fiscale nel senso costituzionalmente corretto del termine.

Si è parlato anche, in dottrina, di “ragion fiscale”.

L’interesse fiscale, mentre dal punto di vista del diritto sostanziale, della struttura delle imposte, esige la semplicità dell’imposta, dal punto di vista del diritto formale, della applicazione delle imposte, esige una regolare e sollecita riscossione.

Tale obiettivo viene perseguito nelle leggi tributarie con la “particolarità” del diritto tributario: la deroga alle regole del diritto comune, del diritto civile, amministrativo, processuale.

Quando il diritto tributario introduce delle deroghe ai principi ed alle regole del diritto comune, tali deroghe non violano il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) se perseguono correttamente l’interesse fiscale, sono cioè funzionali alla sollecita riscossione, salvo il principio della capacità contributiva.

La più irrazionale delle deroghe storicamente esistite è stata quella del solve et repete, una regola secondo la quale il contribuente non poteva agire in giudizio contro l’amministrazione se prima non aveva pagato l’imposta.

Una deroga è stata il divieto fatto al giudice tributario di sospendere gli atti della riscossione: c’era dunque un’eccezione alla regola generale secondo la quale il giudice, che ha il potere di annullare l’atto amministrativo, ha anche il potere strumentale della tutela cautelare, di sospendere cioè l’efficacia dell’atto quando esista un fumus boni iuris e quando dall’esecuzione dell’atto possa discendere un grave ed irreparabile danno.

Tale deroga è venuta meno in quanto la disciplina del nuovo processo tributario attribuisce al giudice il potere di sospendere, fino alla pubblicazione della decisione di primo grado, l’esecuzione dell’atto impugnato qualora possa derivare al ricorrente un danno grave ed irreparabile.

Tutto il sistema della riscossione delle imposte sui redditi si fonda sull’anticipazione, anche da parte di terzi, oltre che dello stesso contribuente, salvo conguaglio al momento della dichiarazione e dell’accertamento definitivo: il contribuente viene chiamato a pagare l’imposta prima ancora di sapere se un reddito c’è e in che misura.

Rispetto al principio di capacità contributiva l’anticipazione è legittima perché quel principio non viene compromesso in quanto il contribuente ha diritto al rimborso, con gli interessi, delle somme pagate.

Ora si tratta di vedere a quali condizioni essa è legittima rispetto ad altri diritti costituzionali, come il diritto di difesa (24 e 113 Cost.).

In conclusione l’interesse fiscale agisce da parametro per legittimare o meno sul piano costituzionale le “particolarità” del diritto tributario.

 

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