Struttura e applicazione
Come si determina la somma alla quale si riferisce l’imposta? La legge tributaria definisce una certa situazione economica e stabilisce una relazione fra essa ed un soggetto che diviene poi debitore di quella somma nei confronti dell’ente pubblico.
Questa somma è detta anch’essa imposta e può esser definita così: una parte (aliquota) di una somma definita (imponibile) che un soggetto passivo deve corrispondere ad un ente pubblico (soggetto attivo) al verificarsi di una determinata situazione di fatto (presupposto).
I principi fondamentali dell’ordinamento tributario: rinvio
Le regole sulla struttura ed il funzionamento delle imposte devono rispondere ai principi fondamentali del diritto tributario, specie di quelli costituzionali:
il principio di legalità (23 Cost.), secondo il quale l’imposta deve essere sufficientemente determinata dalla legge, che deve prevedere i suoi elementi essenziali (presupposto, soggetti, aliquota);
il principio di capacità contributiva (53 Cost.), secondo il quale l’imposta deve fondarsi su una manifestazione determinata di ricchezza, alla quale deve essere collegata, anche sotto il profilo temporale;
l’interesse fiscale, che è lo scopo delle imposte, alla facile e sollecita percezione delle entrate per far fronte alle pubbliche spese.
Ai fini della pronta e regolare riscossione si legittimano una serie di deroghe al diritto comune;
l’attività dell’amministrazione finanziaria diretta all’applicazione delle imposte come attività vincolata e non discrezionale: la valutazione sulla convenienza a tassare è fatta dalla legge.
Il c.d. potere di imposizione della finanza è solo un potere strumentale di controllo dell’esattezza degli obblighi del privato previsti dalla legge.