Premessa
La giustizia tributaria consiste in tutte quelle norme ed istituti che tendono a garantire la soluzione dei conflitti tra contribuenti e P.A. Tale obiettivo viene perseguito dagli ordinamenti moderni attraverso tre tipi di misure:
La promozione delle definizioni stragiudiziali, attraverso di benefici di vario tipo per i casi di mancata impugnazione dei provvedimenti impositivi;
L’istituzione di appositi rimedi giustiziali amministrativi, di norma preliminari ai ricorsi dinanzi ad organi giurisdizionali;
La devoluzione delle controversie a giudici speciali.
L’ordinamento italiano, in merito, è sempre stato caratterizzato dalla preminente attenzione riservata ai mezzi di tutela giurisdizionale, e al ricorso di “condoni” per alleggerire i carichi di lavoro pendenti dinanzi ai giudici tributari. Ma, anche in esso si sono aperti da alcuni anni spazi per forme istituzionalizzate di definizione stragiudiziale dei conflitti.
Nell’ordinamento vigente, le forme di definizione agevolata delle controversie tributarie sono rappresentate dal condono fiscale, dall’accertamento con adesione (o concordato) e dalla conciliazione.
Il condono fiscale consiste in una misura di carattere eccezionale, alla quale il legislatore fa a volte ricorso allo scopo di alleggerire l’attività dell’Amministrazione e dei giudici tributari, ma anche per ottenere rapidamente risorse. Gli aspetti principali del condono fiscale sono:
La tassativa predeterminazione legale, sia delle pendenze definibili, che dei termini della definizioni medesima;
L’estensione della possibilità di definizione non solo alle controversie pendenti ma anche alle situazioni suscettibili di controllo e rettifica (quindi ai conflitti soltanto potenziali);
E, infine, l’essere rimessa la definizione ad una unilaterale ed irrevocabile scelta del contribuente, da manifestare in forme e termini di volta in volta appositamente stabiliti.
Di solito, le definizioni agevolate delle controversie tributarie consistono nel pagamento di somme corrispondenti ad una predeterminata percentuali delle imposte accertate, o di quelle risultanti da sentenze non passate in giudicato, ecc.; e si tratta di definizioni che consistono in discipline sostanziali di favore, che si sovrappongono a quelle ordinarie, e la cui applicazione viene subordinata alla unilaterale scelta del contribuente.
Pertanto, la richiesta di condono ha un duplice effetto: quello di rendere inapplicabile la disciplina che avrebbe dovuto regolare la fattispecie: e quello di rendere obbligatorio il pagamento delle somme scaturenti dagli appositi criteri previsti dalla disciplina del condono. Quindi, è possibile che costituiscano oggetto di conflitto sia la sussistenza o meno delle condizioni per l’accesso al condono, sia la correttezza dell’applicazione della relativa disciplina. Proprio per garantire il contribuente, la legge prevede l’impugnabilità , dinanzi alle Commissioni tributarie, del rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
Caratteristiche diverse presentano, invece, l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, in quanto sono diretti a definire in termini non predetermini dalla legge, e, di volta in volta stabiliti in comune accordo tra il contribuente e l’Amministrazione, una pendenza tributaria concreta ed attuale. Questi istituti rappresentano una sorta di evoluzione del cd. concordato tributario che aveva avuto molto spazio nella disciplina precedente alla Riforma dei primi anni ’70.
Questi due istituti hanno in comune il fatto che la definizione viene attuata attraverso la sottoscrizione, da parte del contribuente e del rappresentante dell’Ufficio, di un atto che contiene l’indicazione degli imposti dovuti a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, e inoltre hanno in comune il fatto che il versamento spontaneo, entro breve termine, delle somme indicate nell’atto rappresenta condizione essenziale per il perfezionamento della definizione medesima. L’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, tuttavia presentano varie differenze disciplinari.
L’accertamento con adesione è lo strumento attraverso il quale la legge consente che venga in comune accordo definita una pendenza tributaria prima dell’eventuale impugnazione dell’atto amministrativo di accertamento, e comporta la riduzione delle sanzioni ad % del minimo stabilito dalla legge. L’ambito operativo dell’accertamento con adesione è illimitato nel campo delle imposte dirette e dell’IVA, mentre nel campo delle imposte indirette sui trasferimenti, tale istituto è applicabile solo per gli accertamenti di maggior valore.
Inoltre, il legislatore ha ricollegato all’accertamento con adesioni ulteriori vantaggi per il contribuente. Ad esempio, è prevista la non punibilità di alcune violazioni penalmente rilevanti, e l’apposizione di limiti sull’effettuazione di ulteriori accertamenti per i medesimi periodi d’imposta.
Lo conciliazione giudiziale è invece lo strumento mediante il quale possono essere definite (fino alla prima udienza di trattazione) le controversie pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali; e il principale vantaggio connesso alla conciliazione giudiziale è costituito dalla riduzione delle sanzioni ad % delle somme irrogate. In udienza, si può pervenire alla conciliazione sia su richiesta di una delle parti, che su iniziativa del giudice. E’ possibile anche che la conciliazione venga raggiunta dalle parti fuori dall’udienza.
In tal caso, la legge prevede che, se ancora l’udienza non è stata fissata, il Presidente della Commissione, verificata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della conciliazione medesima, dichiara con decreto l’estinzione del giudizio. In poche parole, la conciliazione giudiziale può considerarsi un accertamento con adesione stipulato in corso di giudizio. Infatti, anche nella conciliazione giudiziale la definizione deriva dagli accordi tra le parti; ed il giudice può solo prenderne atto, essendogli riservato soltanto il compito di dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
I rimedi giustiziali amministrativi
Nell’ordinamento tributario italiano, il sistema dei ricorsi amministrativi (ossia, ad uffici ed organi interni alla stessa Amministrazione finanziaria) man mano sta perdendo la sua importanza. Infatti, in passato era previsto un sistema di ricorsi amministrativi preliminari rispetto all’azione dinanzi al giudice ordinario; inoltre, nel 1929, era previsto che l’azione giudiziaria in materia di sanzioni amministrative era sempre subordinata al preventivo esercizio di un ricorso gerarchico al Ministro delle Finanze.
Queste norme non hanno mai dato risultati soddisfacenti, e sono state progressivamente superate dalla crescente tendenza ad ampliare l’area della giurisdizione delle Commissioni tributarie, e ad affidare immediatamente ad esse aree sempre più vaste di controversie tributarie. In merito, bisogna citare la recente legge n. 448/2001 che ha esteso la giurisdizione delle Commissioni tributarie a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. Quindi, oggi, per tutti i tributi le uniche forme di tutela previste dal nostro ordinamento sono soltanto di tipo giurisdizionale.