Nell’ambito delle rateazioni, è necessario dire che negli ultimi anni è accresciuta l’attenzione del legislatore per la possibilitĂ  di consentire al contribuente di provvedere al pagamento dei tributi in forma rateizzata (con il pagamento di interessi), anzichĂ© in una unica soluzione. La concessione delle rateazioni è subordinata all’offerta di idonee garanzie (fideiussioni bancarie, assicurative, ecc.) da parte dell’interessato. Inoltre è previsto che, in caso di pagamento di una o piĂą rate, si ha la decadenza dal beneficio della rateazione, e di conseguenza l’obbligatorietĂ  dell’immediato pagamento delle somme ancora dovute. Comunque, ancora oggi manca una disciplina unitaria su questa materia.

Tuttavia, possiamo fare una distinzione tra i casi in cui la rateazione è rimessa alla libera ed insindacabile scelta del contribuente (fermo restando il controllo sulla congruitĂ  delle garanzie offerte), e i casi in cui la rateazione assume le caratteristiche di una vera e propria agevolazione che l’Amministrazione può concedere solo quando ricorrono determinate condizioni. Ad esempio, rientra nella prima tipologia di casi la possibilitĂ  del pagamento in rate annuali dell’80% dei tributi successori, sino al 5° anno successivo all’apertura della successione. Mentre, rientra nella seconda tipologia di casi la possibilitĂ  del pagamento rateizzato delle sanzioni.

Le misure conservative

L’Amministrazione finanziaria può disporre misure conservative, dirette appunto a conservare le garanzie di soddisfacimento, dell’imposta dovuta, offerte dal patrimonio del contribuente. Un esempio è rappresentato dalla possibilitĂ  che, sulla base del ruolo ed una volta scaduto il termine per l’adempimento spontaneo, il concessionario della riscossione iscriva ipoteca sui beni immobili del contribuente e dei coobbligati. Lo stesso vale per la possibilitĂ  che, in materia di sanzioni pecuniarie, venga iscritta ipoteca sui beni del presunto trasgressore, ovvero disposto il sequestro conservativo dei suoi beni.

 

 

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