La dichiarazione
In materia di imposte dirette ed IVA, costituiscono presupposti del potere di riscossione la dichiarazione dei contribuente, l’avviso di accertamento, e le sentenze emesse a seguito di una eventuale impugnazione.
Per le imposte dirette, la dichiarazione del contribuente è prevista dalla legge come fatto costitutivo del potere di riscuotere (sempre a titolo definitivo) le imposte da essa risultanti; ma anche in materia di IVA si ritiene di norma che l’ufficio possa ugualmente richiedere il pagamento degli importi risultanti dalla dichiarazione, e non versati.
L’avviso di accertamento
Notevole rilevanza assumono, tra i fatti costitutivi del potere di riscossione, gli avvisi di accertamento, attraverso i quali, l’Amministrazione rettifica le dichiarazioni presentate, ovvero procede ad accertamenti d’ufficio (in assenza di dichiarazione), determinando nuovi o maggiori imponibili ed imposte. In questo caso, le riscossioni potranno essere effettuati a titolo definitivo (e per l’intero ammontare delle imposte) qualora l’accertamento non sia stato impugnato in sede giurisdizionale; mentre in caso in cui è stata proposta impugnazione, le riscossioni potranno essere effettuate a titolo provvisorio (e solo in parte). In quest’ultimo caso, la legge prevede che le riscossioni devono essere effettuate per metĂ dell’imposta o maggiore imposta, e relativi interessi, scaturenti dall’accertamento d’ufficio.
Le sentenze
Anche le sentenze (in caso di impugnazione dell’avviso di accertamento e dei provvedimenti sanzionatori) possono costituire il presupposto per riscossioni sia definitive che provvisorie. Le prime ricorrono quando le sentenze siano state non impugnate. E quindi risultino passate in giudicato. In tal caso, vengono iscritte a ruolo le imposte corrispondenti agli imponibili definitivamente determinati. Le seconde, invece sono consentite per percentuali fissate dalla legge. Nello specifico è previsto:
- La riscossione per i % del tributo accertato e relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- La riscossione per l’interno ammontare risultante da tale sentenza, e comunque non oltre i % degli importi originariamente richiesti, nel caso di accoglimento parziale;
- La riscossione per il residuo ammontare delle imposte, dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale.
Inoltre, è sancito l’obbligo di rimborso d’ufficio (entro 90 giorni dalla sentenza della Commissione tributaria regionale) delle maggiori somme versate a titolo provvisorio in corso di giudizio.