La necessaria specificità dei presupposti dell’accertamento
La necessaria specificità dei presupposti dell’accertamento consiste nel fatto che l’esercizio del potere di accertamento è subordinato alla sussistenza di specifiche violazioni tributarie commesse dai contribuenti. Questo principio è la naturale conseguenza dell’impossibilità per l’amministrazione di conoscere e verificare tutto quel che è realmente avvenuto nel periodo d’imposta. Questi presupposti possono di varia natura. Di solito, essi sono costituiti da circostanze che riguardano le componenti attive della base imponibile (ad esempio l’occultamento, totale o parziale, di ricavi e compensi, ecc.); ma possono riguardare anche elementi passivi, o le deduzioni, o le detrazioni d’imposta, ecc.
La possibile pluralità degli accertamenti per uno stesso periodo d’imposta
Altro principio della disciplina dell’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA è quello della possibile pluralità degli accertamenti per uno stesso periodo d’imposta che consiste nel fatto che gli accertamenti già effettuati possono sempre essere integrati o modificati, in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in caso di sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi. In questo ambito, quindi possono susseguirsi più accertamenti tributari per uno stesso periodo d’imposta, a prescindere dalla natura e dalle caratteristiche del precedente atto.
In dottrina si è molto discusso sul significato da attribuire all’espressione “sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi”. Parte della dottrina ritiene che questa espressione manifesti l’inutilizzabilità di elementi che, anche se non conosciuti, fossero conoscibili dall’amministrazione; ciò comporta il riconoscimento al primo accertamento di una efficacia preclusiva molto forte, dato che la possibilità di successivi accertamenti è possibili solo per eventi di carattere eccezionale. Altra parte della dottrina, invece, ritiene che questa espressione tenda ad escludere la possibilità che i nuovi accertamenti possano essere fondati sugli stessi elementi che erano stati posti a base del precedente accertamento.
La partecipazione del contribuente al procedimento
Il terzo principio, infine, consiste nella partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo. In merito, è necessario precisare che non esiste una norma generale che stabilisce l’obbligo, per l’ufficio, di sentire sempre il contribuente prima di procedere all’accertamento. Nonostante ciò, nel nostro ordinamento esistono diverse norme che consentono di affermare la struttura sostanzialmente contenziosa del procedimento di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA.
Infatti quando la legge stabilisce che, se gli obblighi contabili sono stati regolarmente adempiuti, l’accertamento deve essere effettuato tenendo conto della dichiarazione e della contabilità, vengono praticamente ad assumersi proprio questi atti, posti in essere dal contribuente, come referenti fondamentali per la valutazione della rilevanza fiscale delle singole irregolarità emerse; e quando la legge consente agli uffici di procedere all’accertamento sulla base degli elementi raccolti, nel caso in cui non sono stati assolti gli obblighi tributari, si viene in realtà soltanto a supplire alla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.
In poche parole, H nucleo centrale del contraddittorio è da ravvisare nel fatto che alla dichiarazione e alla contabilità la legge attribuisce il valore di spiegazioni e giustificazioni che il contribuente fornisce della propria situazione tributaria. Bisogna aggiungere che non sempre all’inosservanza, da parte dell’ufficio, delle regole del contraddittorio consegue l’invalidità del provvedimento finale. Infatti, l’invalidità può aversi solo per le violazioni più gravi, e quando la legge prescrive adempimenti ben precisi.