E’ possibile che uno stesso obbligo gravi contemporaneamente su più soggetti. Ciò avviene in particolar modo nel campo degli obblighi formali (obbligo di presentare dichiarazioni). In questi casi, vige la regola generale che l’assolvimento dell’obbligo da parte di uno dei coobbligati ha efficacia liberatoria per tutti. Da questa regola deriva l’irrogabilità di un’unica sanzione nei casi di inosservanza dell’obbligo, e la solidarietà dei soggetti obbligati per il pagamento della medesima sanzione.
Una situazione che solleva più problemi è quella in cui su più soggetti grava uno stesso obbligo di pagamento. Infatti, per queste situazioni il legislatore molto spesso richiama il principio della solidarietà sancito dalle norme civilistiche, in base al quale ciascuno dei coobbligati può essere costretto al pagamento dell’intero e l’adempimento di uno libera gli altri.
I maggiori problemi si riscontrano, non tanto con l’estensione del principio della solidarietà anche nell’ambito delle prestazioni tributarie, piuttosto per gli altri principi che regolano le obbligazioni solidali di diritto privato. Alla luce di tutto questo, deriva che il regime della solidarietà tributaria risulta costituito da soluzioni giurisprudenziali che, pur traendo spunto dal regime delle obbligazioni solidali di diritto privato, se ne distaccano per molti aspetti.
In passato, si è molto discusso se può essere esteso in campo tributario il principio generale, in base al quale i coobbligati siano tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Di solito si è sempre detto che anche questo principio fosse esteso nel diritto tributario. Poi la dottrina più recente ha posto in dubbio l’estensione di questo principio, perché i contenuti degli obblighi tributari dipendono dal modo in cui il legislatore ne definisce i presupposti oggettivi.
Ad esempio, vi possono essere dei casi in cui al verificarsi del presupposto di fatto in capo a più soggetti non consegue una situazione di coobbligazione solidale (in materia di ICI, la contitolarità di uno stesso bene immobile da parte di più soggetti non comporta solidarietà per il pagamento di un tributo unitario, perché la legge in questi casi prevede che ciascun soggetto osservi gli obblighi ICI per la propria quota). Pertanto, la disciplina della solidarietà tributaria è regolata dal principio della sua applicabilità nei soli casi in cui è prevista dalla legge.
Altro problema è quello relativo alla distinzione tra le situazioni di solidarietà paritetica e di solidarietà dipendente. Si ha solidarietà paritetica quando le posizioni dei coobbligati hanno un medesimo titolo, costituito dal verificarsi del presupposto di fatto dell’obbligo tributario in capo ad essi. Ad esempio, nel caso di solidarietà delle parti contraenti per il pagamento dell’imposta di registro. La caratteristica di questo tipo di solidarietà consiste nell’assoluta identità delle posizioni dei coobbligati nei confronti dell’ente impositore.
Si ha invece solidarietà dipendente quando la legge estende l’obbligo di pagamento (in via solidale) a soggetti diversi da quelli nei cui confronti si è verificato il presupposto di fatto del tributo. Di solito ciò avviene nei casi di responsabilità tributaria, per i quali la legge prevede che chi in forza di disposizioni di legge è tenuto al pagamento in luogo di altri, per fatti esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.
Ad esempio, abbiamo la responsabilità del pubblico ufficiale per il pagamento dell’imposta principale di registro relativa agli atti da esso redatti. Di solito si ritiene che il responsabile d’imposta sia soggetto passivo di una obbligazione accessoria di garanzia, anche se normalmente non accompagnata dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale.