Il matrimonio è allo stesso tempo atto giuridico e rapporto giuridico.

Atto giuridico perché c’è l’esistenza di un atto giuridicamente valido a base del rapporto coniugale : la celebrazione.

 REQUISITI:

 Il codice civile prevede alcuni requisiti per contrarre matrimonio la cui mancanza comporta la impossibilità di contrarre matrimonio. In particolare:

 •Maggiore età: non può contrarre matrimonio chi non abbia compiuto 18 anni. Peraltro, anche il minore di 18 anni che abbia già compiuto 16 anni, può essere ammesso a contrarre matrimonio ai sensi dell’art. 84 del codice civile qualora il Tribunale conceda l’autorizzazione previa verifica dei gravi motivi e l’accertamento della maturità psico-fisica del minorenne. Si avrà allora il MINORE EMENCIPATO.

 •Capacità di intendere e di volere: non può validamente contrarre matrimonio l’interdetto per grave infermità di mente. Quanto al matrimonio contratto dall’incapace naturale (cioè il soggetto che sia al momento di contrarre matrimonio incapace di intendere e di volere) esso può essere impugnato a meno che vi sia stata coabitazione tra i coniugi della durata di un anno.

 •Libertà di stato: non può contrare matrimonio chi sia già legato ad altra persona da matrimonio civile o con effetti civili. Colui che contrae un secondo matrimonio, in costanza di precedente matrimonio, incorre nel reato di bigamia

 •diversità di sesso tra i due nubendi: i due nubendi devono essere uno di sesso maschile l’altro di sesso femminile.

 IMPEDIMENTI:

 Il codice civile prevede alcune situazioni che costituiscono impedimenti a contrarre matrimonio.

•Rapporto di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra i nubendi.

•il matrimonio tra chi è stato condannato per Omicidio consumato o tentato

•Lutto vedovile  (la vedova deve aspettare 10 mesi prima di risposarsi)

 PRELIMINARI al MATRIMONIO:

 Il matrimonio da celebrarsi in Italia, tra cittadini italiani, deve essere proceduto da un procedimento preliminare, detto “pubblicazioni di matrimonio”.

Le pubblicazioni hanno lo scopo di rendere noto il progetto di matrimonio così che se qualcuno conosce l’esistenza di impedimenti possa fare opposizione:

-per quanto riguarda il MATRIMONIO CIVILE:

tale procedimento preliminare e’ avviato con un’apposita dichiarazione resa dagli sposi all’Ufficiale dello stato civile del comune in cui uno di essi è residente.

Dopo di che l’Ufficiale dello stato civile dispone per l’affissione, alla porta della casa comunale (in appositi spazi a ciò destinati), di un avviso – le pubblicazioni, in senso materiale – per la durata di almeno 8 giorni.

Il matrimonio verrà celebrato nel comune in cui sono state fatte le pubblicazioni.

 – per quanto riguarda il MATRIMONIO CONCORDATARIO (matrimonio religioso che ha anche effetti civili)

 le pubblicazioni vanno affitte alla porta della chiesa almeno 8 giorni prima del matrimonio, comprese 2 domeniche successive.

E il parroco dovrà richiedere che le pubblicazioni vengano affitte anche alla casa comunale

OPPOSIZIONE al MATRIMONIO

 Una volta che le pubblicazioni sono state compiute, è possibile fare opposizione al matrimonio se vi sono degli impedimenti.

I soggetti legittimati a proporre opposizione sono i genitori degli sposi, gli altri ascendenti, i parenti collaterali entro il terzo grado, il tutore e il curatore (se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura), il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio, il precedente marito e ai parenti del precedente marito se la donna intende contratte matrimonio in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, e il pubblico ministero.

 CELEBRAZIONE del MATRIMONIO

 La celebrazione del matrimonio civile avviene  pubblicamente nella casa comunale di fronte all’ufficiale di stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione e alla presenza di due testimoni.

Durante la celebrazione, l’ufficiale di stato civile dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 c.c., relativi ai diritti e doveri tra coniugi e nei confronti della prole; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie; e dichiara che esse sono unite in matrimonio.

Dopo la celebrazione del matrimonio l’ufficiale di stato civile è tenuto a redigere l’atto di matrimonio e inserirlo nel registro di matrimonio

La celebrazione del matrimonio religioso avviene davanti al parroco in presenza di 2 testimoni.

Subito dopo la celebrazione il parroco è tenuto a redigere l’atto di matrimonio in doppia copia originale, una di queste sarà poi inserita nei registri di stato civili così che il matrimonio acquisti efficacia civile.

 PROMESSA di MATRIMONIO

 La promessa di matrimonio (nel linguaggio comune, il fidanzamento) è disciplinata dal codice civile (art 79 e ss.) che stabilisce che “La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo”

Il carattere non vincolante della promessa di matrimonio è volto a tutelare la libertà matrimoniale.

Gli unici effetti della rottura della promessa sono:

• la restituzione dei doni fatti a causa della promessa ;

• il risarcimento del danno  qualora la promessa era stata fatta tra persone maggiorenni e risulti da atto scritto. In tali casi si è quindi tenuti a risarcire le spese sostenute dall’altra parte in vista del matrimonio. La richiesta di risarcimento del danno deve essere fatta entro 1 anno.

 CONSENSO per il MATRIMONIO

 Il consenso deve essere dato dagli sposi personalmente affinchè il matrimonio sia valido.

Non è ammessa la rappresentanza.

Il matrimonio per procura è ammesso solo ai militari in stato di guerra.

 OBBLIGHI e DIRITTI derivanti dal MATRIMONIO

 Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri.

In particolare, gli obblighi che la legge stabilisce reciprocamente sono quelli alla:

– fedeltà;

– collaborazione nell’interesse della famiglia;

– assistenza morale e materiale (obbligo che viene meno, se uno dei coniugi, senza giustificato motivo, si allontana dalla casa familiare e rifiuta di farvi ritorno);

– coabitazione (nella residenza fissata di comune accordo)

– contribuzione ai bisogni della famiglia, secondo le proprie capacità e sostanze.

Inoltre il matrimonio obbliga i genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, nel rispetto delle loro aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali (art. 147 c.c.).

Va notato che mentre la residenza dei 2 coniugi deve essere la stessa, essi possono avere diverso domicilio.

In caso uno dei 2 coniugi sia straniero acquista la cittadinanza italiana  dopo 3 anni di matrimonio o dopo 6 mesi di residenza.

Inoltre la moglie aggiunge al suo cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile

Inoltre per tutelare il coniuge è stato introdotto l’ ordine di protezione contro gli abusi familiari:

così il giudice può ordinare al coniuge che abbia tenuto comportamenti pregiudizievoli

– la cessazione di tale comportamento

– l’allontanamento

– l’intervento dei servizi sociali

– il pagamento periodico di un assegni

 INVALIDITà del MATRIMONIO

 Vi sono delle particolari situazioni previste tassativamente dalla legge in presenza delle quali il matrimonio è invalido. Si tratta di impedimenti che comportano, a seconda della loro gravità, la nullità o l’annullamento del vincolo contratto dai coniugi.

Il matrimonio è nullo (e l’azione per far valere il vizio può essere sempre esercitata, da chiunque vi abbia interesse) qualora sussista:

– un precedente vincolo matrimoniale;

– un rapporto di affinità, parentela ed adozione (ma solo in alcuni casi);

 – identità di sesso

la dichiarazione di nullità ha effetto retroattivo, è come se il matrimonio non fosse mai esistito

Il matrimonio è annullabile (e l’azione può essere esercitata solo esclusivamente dai  coniugi, o più spesso uno soltanto dei coniugi, e cioè quello toccato dalla causa di invalidità) in presenza di:

– rapporto di affinità, parentela ed adozione 

– interdizione giudiziale.

– Delitto

– uno dei coniugi sia minore d’età;

– uno dei coniugi sia incapacità di intendere e volere.

Inoltre il matrimonio è annullabile in  caso di vizi della volontà, che sono:

• la violenza (la minaccia esercitata su uno sposo per indurlo al matrimonio);

• il timore di eccezionali gravità, derivante da cause esterne allo sposo:

• l’errore, che rileva solo quando riguarda l’identità della persona dell’altro coniuge o determinate qualità personali dell’altro coniuge, tassativamente indicate, sempre che l’errore risulti determinante del consenso

Un’ altra causa di annullamento del matrimonio è la simulazione:

Si ha simulazione del matrimonio quando i coniugi, sin dal momento della celebrazione del matrimonio, fanno un accordo simulatorio con cui stabiliscono di non adempiere gli obblighi e non esercitare i diritti che nascono dal matrimonio.

In tal caso ciascuno dei due coniugi può richiedere l’annullamento del matrimonio entro un anno.

Se però dopo il matrimonio gli sposi hanno vissuto insieme non possono più chiedere l’annullamento perché così hanno dimostrato di voler adempiere agli obblighi derivanti dal matrimonio.

Parlando del matrimonio annullato va poi ricordato il MATRIMONIO PUTATIVO:

il matrimonio annullato è detto putativo quando almeno uno dei due coniugi abbia contratto il matrimonio in buona fede, o il suo consenso è stato estorto con violenza in tal caso allora l’annullamento opera  ex nunc (a partire da quel momento), per cui sono fatti salvi tutti gli effetti nel frattempo prodottisi, anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio nonché quelli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che ha dichiarato l’invalidità.

REGIME PATRIMONIALE tra CONIUGI

 Riguarda il modo in cui i coniugi regolano il loro patrimonio personale

 A) Comunione legale dei beni

In costanza di matrimonio, salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello della comunione legale dei beni. Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dello stato civile che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale. Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cioè dinanzi ad un notaio).

Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.

Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie.

Specificamente, ricadono in comunione:

– gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio;

– le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio

– gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi;

– i risparmi dei coniugi.

 Mentre sono esclusi dalla comunione i seguenti beni :

– beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;

– beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);

– beni di uso strettamente personale;

– beni che servono all’esercizio della professione;

– beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;

– pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;

– beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato.

 I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente.

 Lo scioglimento della comunione si può ottenere nelle seguenti ipotesi:

– morte di uno dei coniugi;

– sentenza di divorzio;

– separazione legale;

– annullamento del matrimonio;

Con il venir meno della comunione, si può procedere alla divisione giudiziale dei beni in comune.

 B) Separazione legale dei beni

Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l’applicazione del regime patrimoniale di separazione. Tale regime patrimoniale deve essere adottato congiuntamente mediante una dichiarazione espressa dei coniugi da manifestare durante la celebrazione del matrimonio, o anche successivamente.

Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.

 C) Forme alternative al regime patrimoniale di comunione e separazione dei beni

          Comunione convenzionale

Marito e moglie, con accordo esplicito, possono costituire un regime patrimoniale diretto a disciplinare con modalità diverse il regime di comunione previsto e regolamentato dalla legge.

Concretamente, i coniugi hanno una libertà di azione comunque limitata, poiché con l’accordo possono solo ricomprendere nel regime di comunione legale alcuni beni personali non inclusi nella comunione.

          Fondo patrimoniale

Per accordo tra i coniugi, inotre, è possibile costituire un fondo patrimoniale, adottando un regime specifico per far fronte esclusivamente alle necessità della famiglia, mediante un vincolo di destinazione di particolari beni.

Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di uno solo di essi, con atto pubblico. Il fondo può essere costituito anche per volontà di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento.

Nel fondo possono rientrare solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, oppure titoli di credito.

Per ciò che attiene la proprietà e l’amministrazione del fondo, si applicano le norme sulla comunione legale dei beni.

SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO

 Il matrimonio si può sciogliere

1)per MORTE di uno dei due coniugi ( o per dichiarazione di morte presunta)

e in tal caso la vedova conserva il cognome del marito defunto fino a nuove eventuali nozze

 2) per DIVORZIO

Con divorzio  si intende il processo legale che pone fine al matrimonio civile e con esso cessano gli effetti civili del matrimonio concordatario ma non quelli religiosi

Il divorzio può essere richiesto da uno dei due coniugi quando l’altro

– abbia commesso gravi reati

– abbia ottenuto all’estero lo scioglimento del matrimonio

– non ci sia stata consumazione

oppure dopo 3 anni di separazione legale.

 La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali:

•il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;

•la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo qualora ciò le possa giovare.

 La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:

•la perdita dei diritti successori;

•il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se titolare dell’assegno divorzile;

•il diritto ad una parte dell’indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.

•Ci può essere per uno dei due coniugi l’obbligo di versare all’altro l’assegno di mantenimento. Obbligo che cessa se l’altro si risposa.

Con il divorzio il giudice ha il compito di stabilire l’affidamento dei figli tenendo conto dell’interesse del minore, affidamento che può essere anche congiunto.

 SEPARAZIONE

La separazione personale dei coniugi non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge.

Incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione).

Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell’esistenza di un’incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l’espressione del legislatore, “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole”

La separazione, a differenza del divorzio, ha inoltre carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa. Per rendere formale la riconciliazione, oltre all’accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un’apposita dichiarazione.

La separazione può essere

 1) DI FATTO

Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell’altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’allontanamento di uno dei due coniugi dall’abitazione familiare o l’instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.

 2) SEPARAZIONE LEGALE

A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli.

la separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.

A) separazione consensuale è l’istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.

 

B) Alla separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non può pertanto addivenirsi ad una separazione consensuale. La separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi.

In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto 

Nel caso in cui l’addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori. Potrà avere diritto solo agli alimenti.

Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario.

 In caso di separazione la potestà sui figli spetta al coniuge a cui sono affidati, ma per le decisioni di maggior rilievo è necessario che vengano prese da entrambi i genitori.

Per gravi motivi può essere disposto che il figlio sia collocato presso terzi o istituti.

Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.