L’IVA si applico su due tipi di operazioni: le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio d’impresa, da un lato, e le importazioni da chiunque effettuate, dall’altro. Per quanto riguarda le importazioni di prodotti, queste sono sottoposte allo stesso trattamento IVA che subisce l’acquisto interno dei medesimi prodotti. Pertanto, l’IVA sulle importazioni viene applicata con le stesse aliquote previste per le corrispondenti operazioni interne, ma con regole particolari, e precisamente:

Che sono considerate importazioni soltanto le introduzioni nel territorio nazionale di beni proveniente da Paesi esterni all’Unione Europea;
Che l’imposta è in questo caso dovuta dall’acquirente (importatore) dei beni (anziché dal cedente);
E che è irrilevante la natura sia del soggetto che esporta sia del rapporto (vendita, donazione, ecc.) che sta alla base dell’importazione.

Il requisito soggettivo delle operazioni imponibili: nozione di esercizio di impresa, o di arti e professioni

A differenza delle importazioni, le operazioni imponibili interne sono caratterizzate dalla necessità che risultino effettuate nell’esercizio abituale di un’attività d’impresa, o di arti o professioni. Più precisamente, la disciplina esclude tra le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, quelle svolte occasionalmente, quelle svolte nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente. Inoltre, dalle norme interne che disciplinano l’IVA, risulta che:
Per esercizio d’impresa si intende l’esercizio per professione abituale delle attività commerciali o agricole, anche se non organizzate in forma d’impresa; ma anche l’esercizio di attività non commerciali, purché organizzate in forma d’impresa;
Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio d’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società di capitali, dalle società commerciali di persone e dagli altri Enti pubblici e privati, che abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;
Per gli Enti che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale o agricola, si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole;
Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, ovvero da parte di società di capitali o di associazioni tra artisti e professionisti.

Inizio, variazione e cessazione dell’attività  ai fini dell’IVA

E’ essenziale capire quali siano i momenti in cui il requisito soggettivo dell’IVA si costituisce, muto, o viene meno.

Per quanto riguarda, l’inizio di attività, bisogna dire che si ha nel momento stesso in cui viene intrapresa l’iniziativa economica, e non dal momento in cui viene effettuata la prima operazione imponibile. Da ciò si deduce, che si considerano effettuate nell’esercizio di impresa o di arti e professioni anche tutte le operazioni preparatorie dell’attività economica (acquisto delle attrezzature per il successivo svolgimento dell’attività).

Allo stesso modo, la cessione dell’attività non si ha con il compimento dell’ultima operazione commerciale o professionale, poiché sono soggette al tributo anche tutte le operazioni di liquidazione dei beni residui.

Infine, per quanto riguarda le variazioni, particolare rilievo assumono le comunicazioni dei mutamenti relativi ai luoghi nei quali l’attività viene svolta (a mezzo di stabilimento, negozi, ecc.). Queste comunicazioni sono richieste per consentire i necessari controlli amministrativi sul rispetto delle norme tributarie.

Il requisito oggettivo delle operazioni imponibili interne: nozione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi

Dal punto di vista oggettivo, le operazioni soggette ad IVA vengono identificate nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi.

Per cessioni di beni si intendono gli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione di diritti reali di godimento su qualsiasi tipo di bene.

Per prestazioni di servizi, invece si intendono le prestazioni dietro corrispettivo, derivanti da contratti d’opera, appalto, trasporto, ecc.

Ciò che accomuna queste due operazioni, è che si tratta di operazioni che vengono effettuate dietro corrispettivo, in quanto il prezzo è lo strumento attraverso il quale avviene quel trasferimento del tributo sul destinatario dell’operazione. Tuttavia, il principio della necessaria onerosità del rapporto conosce delle deroghe. In merito, la legge qualifica come cessioni di beni: le cessioni gratuite dei beni alla cui produzione o al cui scambio è volta l’attività d’impresa, in quanto per tali operazioni si può dire che esista una sorta di presunzione di onerosità; la destinazione dei beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o dell’esercente arti e professioni; le assegnazioni di beni ai soci e associati. Mentre, tra le operazioni considerate prestazioni di servizi, vanno ricordate: le concessioni di beni in locazione, in affitto, noleggio, e simili; la somministrazione di alimenti e bevande.

 

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